Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2016 n. 42295, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dal Dlgs Internazionalizzazione che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri.
In una fase storica in cui il sistema fiscale tende a considerare il controllo come momento solo eventuale del rapporto tra contribuente e fisco e a dare, invece, sempre maggiore rilevanza a forme partecipative e consensuali di determinazione della pretesa erariale, è stato potenziato il ruling per le imprese che svolgono attività internazionale con l’obiettivo di creare un contesto di maggiore certezza per gli investitori, soprattutto esteri.
Il nuovo ruling, introdotto con l’art. 7 del d.lgs. n. 14 settembre 2015, n. 147 (decreto internazionalizzazione) sostituisce la disciplina in materia di ruling internazionale, di cui all’art. 8, del d.l. n. 269/2003, con una disciplina, inserita nel d.P.R. n. 600/1973 che ha un ambito oggettivo di più ampia applicazione, denominata “Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale”.
In particolare, la procedura consente di stipulare accordi preventivi tra imprese con attività internazione e Fisco, con riferimento ad alcuni ambiti come per esempio il regime del transfer pricing, l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali e la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza.
Per accedere alla procedura, le imprese indirizzano un’istanza all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali (nel seguito “l’Ufficio”) dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, sezione di Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d oppure sezione di Milano, Via Manin, 25.