C'è tempo fino al 29 dicembre 2015 per mettersi in regola e usufruire delle sanzioni più favorevoli previste dal nuovo ravvedimento operoso per i casi di errori commessi in dichiarazione o di ritardo nella presentazione, l'Agenzia delle Entrate lo ricorda con Comunicato del 18 dicembre 2015
In particolare, la nuova disciplina prevista dall’art. 13 del Dlgs 472/1997 modificato dalla Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha distinto nettamente le ipotesi di dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata) e di dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione, distinguendole anche sotto il profilo delle agevolazioni in termini di sanzioni.
Così ad esempio nel caso di errori od omissioni commessi nella dichiarazione presentata, come chiarito con la circolare 23/E del 2015, con questa previsione il Legislatore ha voluto introdurre un’ipotesi specifica di
regolarizzazione - prima non presente nell’ordinamento - per le violazioni commesse mediante la dichiarazione, applicabile entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.
Sotto il profilo sanzionatorio, ciò manifesta la volontà di attribuire specifico rilievo all’errore inerente al contenuto della dichiarazione originaria, corretta dal contribuente entro i novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, piuttosto che all’errore inerente il ritardo nella sua presentazione.
Prima delle modifiche all’istituto del ravvedimento operoso, infatti, nel presupposto che la dichiarazione integrativa presentata nei novanta giorni sostituiva quella originaria, derivava che la dichiarazione rettificativa, pur essendo valida a tutti gli effetti, doveva essere considerata tardiva, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista per la tardiva presentazione del modello Unico.
È evidente che l’introduzione della specifica ipotesi di regolarizzazione di cui alla lettera a-bis) sarebbe priva di contenuto se la presentazione della dichiarazione integrativa nei novanta giorni continuasse a integrare un’ipotesi di dichiarazione tardiva e non dovesse, oggi, essere ricondotta tra le violazioni relative al contenuto della dichiarazione.