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RIMBORSO CHILOMETRICO AL DIPENDENTE: SURPLUS TASSATO COME REDDITO IMPONIBILE

1 minuto, 02/11/2015

Rimborso chilometrico al dipendente: surplus tassato come reddito imponibile

Il maggiore rimborso chilometrico corrisposto al dipendente che parte dalla propria abitazione anziché dalla sede di lavoro compiendo un tragitto più lungo, viene tassato come reddito da lavoro dipendente; Risoluzione del 30.10.2015 n. 92

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 92 del 30/10/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 30 ottobre 2015 n. 92/E chiarisce che il maggior rimborso chilometrico corrisposto al dipendente in trasferta in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, che decide di partire dalla propria abitazione invece che dalla sede di lavoro, compiendo un tragitto più lungo, è da considerarsi reddito imponibile.

Si ricorda che per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.

Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del TUIR.

Invece, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene erogato, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio, la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR.

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023 DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ AUTO 2023

Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 30/10/2015 n. 92/E
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