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CONDOMINIO MINIMO E DETRAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

1 minuto, 02/09/2015

Condominio minimo e detrazione per spese di ristrutturazione

Il condòmino di un condominio minimo può fruire della detrazione per spese di ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di un edificio, anche se i pagamenti sono stati effettuati pro quota da ciascun condòmino e non dal condominio o da un solo condòmino; Risoluzione del 27.08.2015 n. 74

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 74 del 27/08/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 74/E del 27 agosto 2015, ha fornito una risposta all'interpello proposto da un condòmino di un condominio minimo in merito alla possibilità di poter fruire, per le spese sostenute, della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche se i pagamenti sono stati effettuati pro quota da ciascun condòmino e non dal condominio o da un solo condòmino come previsto dalla circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 .
 
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione edilizia può spettare anche in casi come quello prospettato dal contribuente a condizione che si adempia ad alcuni precisi obblighi.
 
Per accedere alla detrazione è comunque necessario che, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2014, in cui sono state sostenute le spese:
  • sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
  • sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973, per l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
  • il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.
Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, deve essere specificato, distintamente per ciascun condomino:
- le generalità e il codice fiscale;
- i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
- i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
- le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
 
Ciascun condomino, nel presupposto che la ripartizione delle spese corrisponda ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile per la suddivisione delle spese, potrà inserire le spese sostenute nel periodo d’imposta 2014 nel modello UNICO PF 2015 da presentare entro il 30 settembre 2015 o, se ha già presentato il modello 730/2015, nel modello 730/2015 integrativo da presentare entro il 26 ottobre 2015, considerato che il termine di presentazione del modello (25 ottobre) cade in un giorno festivo.

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Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 27 agosto 2015 n. 74/E
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Commenti

Eleonora - 30/03/2016

Salve a tutti, qualcuno conosce i veri obblighi del legale rappresentante del condominio minimo?

Zavagno Marco - 18/12/2015

io mi trovo nella stessa situazione: condominio minimo (due condomini) e spese sostenute nel 2010 con fatture intestate ai singoli condomini. Posso sanare ora la posizione? grazie Marco Zavagno

Antonio (Mentana) - 22/09/2015

SALVE, potreste per favore aiutarmi a capire se un contribuente che si trova nella stessa situazione, ma con interventi e pagamenti effettuati nel 2012 nel 2013, deve comunque effettuare gli adeguamenti richiesti dall'Agenzia delle Entrate? ok per la sistemazione dell'anno 2014 ma per gli anni precedenti che procedura esiste visto che sono scaduti i termini di rettifica? grazie infinite Antonio Santoni

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