Con un Comunicato stampa del 28 agosto l'Agenzia annuncia una nuova circolare sulla Voluntary disclosure, che raccoglie nuove risposte risposte ai dubbi degli operatori.
Le precisazioni che fornisce l'Agenzia per l’applicazione delle misure introdotte dalla Legge n. 186/2014 in materia di emersione e rientro di capitali illecitamente detenuti all’estero riguardano:
- Accesso alla procedura per i contribuenti presenti nella Lista Falciani - La circolare chiarisce che l’indicazione di un contribuente all’interno della Lista, in mancanza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria, non preclude la possibilità di accedere alla voluntary disclosure.
- Detenzione di attività nella Repubblica di San Marino - In caso di regolarizzazione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di attività detenute nella Repubblica di San Marino, la normativa di favore prevista, sia con riguardo all’ambito temporale che ai profili sanzionatori, trova applicazione anche in mancanza del rilascio del waiver. La relazione non sostituisce l’obbligo di compilazione del quadro Rw di Unico 2015 - L’obbligo di indicare le attività nel quadro Rw del modello Unico 2015 non può considerarsi assolto mediante l’evidenziazione delle stesse nella relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria.
- Redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate - Fino al perfezionamento del rimpatrio giuridico, gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all’estero, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ricadono unicamente sul contribuente, il quale deve adempiere agli eventuali obblighi dichiarativi per le annualità 2014 e 2015.
- Le altre novità della circolare - In tema di rimpatrio giuridico delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, il documento di prassi chiarisce che l’attestazione rilasciata dall’intermediario può essere idonea a dimostrare l’avvenuto affidamento allo stesso delle attività rimpatriate. La circolare spiega inoltre che i benefici previsti dalla disclosure possono essere riconosciuti anche per il contributo di solidarietà e che le società fiduciarie cosiddette statiche non possono applicare il regime di risparmio gestito in relazione alle attività oggetto di emersione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
- Vengono, infine, fornite ulteriori precisazioni con riguardo all’integrazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria successivamente alla scadenza dei termini di presentazione della stessa, ai prelievi non giustificati operati su conti correnti esteri, alla regolarizzazione dei valori contenuti nelle cassette di sicurezza e alla verifica della provenienza della richiesta dei dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.
In allegato il testo della circolare 31/E del 28 agosto 2015