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REGIME DI VANTAGGIO: ATTIVITA' INTRAPRESE NEL 2015 TUTTE RIAMMESSE

2 minuti, 23/07/2015

Regime di vantaggio: attivita' intraprese nel 2015 tutte riammesse

Regime di vantaggio per giovani imprenditori e lavoratori in mobilità: opzione nel 2016 e rettifiche entro il 23 agosto 2015

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 67E del 23/07/2015
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ecco il testo del Comunicato Stampa emesso oggi 23 luglio che annuncia per i Giovani imprenditori e lavoratori in mobilità
"Porte aperte al regime di vantaggio per tutte le attività intraprese nel 2015"
Chance salva anche per i ritardatari: l’opzione viaggia in dichiarazione
Possono avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche i contribuenti che hanno iniziato una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore del Dl n.192/201 4, che - in deroga all’abrogazione
prevista dalla Legge di stabilità - ha prorogato questa disciplina di favore.
Una possibilità che resta aperta anche per chi non ha manifestato l’opzione al momento di iniziare l’attività: sarà possibile darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi 2016. Sono questi i principali chiarimenti della risoluzione n. 67/E, diffusa oggi dall’Agenzia delle Entrate, che spiega tempi e modi per esercitare l’opzione.
Opzione salva per tutto il 2015
- Chi ha iniziato un’attività nel 2015 può ancora avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità esteso a quest’anno dal Decreto milleproroghe (Dl n.192/2014).
L’opzione è  accessibile anche a coloro che hanno intrapreso l’attività nel 2015 prima dell’entrata in vigore della proroga: per esercitarla, potranno - entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo questo termine - apportare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta. In particolare, per le operazioni attive potranno emettere nota di variazione per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente, che a sua volta sarà tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Dovrà inoltre essere effettuata la variazione in aumento dell’Iva
sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
Per chi non ha indicato l’opzione la scelta va in dichiarazione
- Coloro che intraprendono un’attività di impresa, arte e professione nel corso del 2015 e, avendone i requisiti, intendono accedere al regime fiscale di vantaggio, laddove non abbiano manifestato nel modello A/7 l’opzione, possono comunque avvalersene, dandone comunicazione, secondo le regole ordinarie, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (da presentare nel 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva.
 
In allegato il testo della risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015
 

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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