Il MInistero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha fornito chiarimenti a seguito delle richieste di delucidazioni in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), poiché, a seguito delle novità legislative introdotte, in materia di imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI), dall’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, numerosi connazionali residenti all'estero hanno lamentato una difforme informazione proveniente dai vari comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti in merito agli obblighi tributari gravanti su tale categoria di contribuenti.
Al riguardo, si fa presente che il comma 1 della suddetta disposizione modifica l’art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.
Il successivo comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
Per quanto riguarda le modifiche relative all’IMU, la disposizione di equiparazione all’abitazione principale opera sulla base delle seguenti condizioni che i contribuenti devono avere:
-
possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
-
essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
-
essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.
Ricorrendo queste tre condizioni, l’ordinamento tributario prevede una serie di agevolazioni a favore dei contribuenti in discorso.
In particolare, per quanto concerne l’IMU, la stessa non si applica all’immobile in questione, nonché alle pertinenze dello stesso, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 71 e la detrazione di cui al comma 102 del medesimo art. 13.
In merito alla TASI, invece, si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014 prevede che il tributo si applica in misura ridotta di due terzi. Pertanto, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un terzo dell’imposta calcolata, ovviamente, sulla base dell’aliquota TASI prevista dal comune per l’abitazione principale.
Ciò in quanto, come già precisato nella FAQ n. 19 del 3 giugno 2014, pubblicata sul sito istituzionale di questo Dipartimento, www.finanze.it, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TASI si applica sui fabbricati, compresa l’abitazione principale, e sulle aree edificabili, come definiti per l’IMU.
Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale.
Per quanto riguarda la TARI, il versamento di detto tributo deve essere effettuato, ai sensi dello stesso comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014, nella misura di un terzo della tassa, come già precisato per la TASI.
Al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell’IMU, si deve sottolineare che i comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, arrivare a stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU, in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire la “individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi”.
Precisazioni IMU TASI e TARI Immobili che non rientrano nelle condizioni previste dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
Vale la pena di precisare che, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all’estero per le quali non risultino soddisfatte le condizioni stabilite dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, il comune può, comunque, stabilire, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, un’aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 consente al comune di modificare l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione, entro il limite di 0,3 punti percentuali.
Per quanto concerne, invece, la TASI, i comuni possono, sempre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, arrivare all’azzeramento del tributo in virtù del combinato disposto dei commi 676 e 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, laddove questi ultimi dispongono che il comune può ridurre l’aliquota di base della TASI fino all’azzeramento e che può, altresì, differenziare l’aliquota del tributo in ragione della destinazione degli immobili.
In merito, infine, alla TARI si ricorda che, in virtù del comma 659 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, il comune può prevedere, con regolamento, riduzioni tariffarie ed esenzioni di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.