Il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015 n. 80, contenente le misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è intervenuto prevalentemente, sul testo unico a tutela della maternità (Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 151), recando misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici.
Il decreto è intervenuto, innanzitutto, sul congedo obbligatorio di maternità, al fine di rendere più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato.
Alleghiamo il Testo Unico a tutela della maternità e paternità aggiornato a luglio 2016 a seguito delle modifiche sopra riportate e le ultime qui elencate:
- La LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13/08/2015, n.187) ha disposto (con l'art. 14, comma 7) la modifica dell'art. 42-bis, comma 1.
- Il DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221) nel modificare l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 (in S.O. n. 34, relativo alla G.U. 24/06/2015, n. 144) ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2):
- la modifica dell'art. 16, comma 1, lettera d).
- la modifica dell'art. 16-bis.
- la modifica dell'art. 24, comma 1.
- la modifica dell'art. 28, commi 1-bis, 1-ter e 2.
- la modifica dell'art. 32, commi 1, alinea, 1-ter e 3.
- la modifica dell'art. 33, comma 1.
- la modifica dell'art. 34, commi 1 e 3.
- la modifica dell'art. 36, commi 2 e 3.
- la modifica dell'art. 64-ter.
- la modifica dell'art. 64-bis.
- la modifica dell'art. 66, comma 1-bis.
- la modifica dell'art. 67, commi 1-bis e 2.
- La Corte costituzionale, con sentenza 7 ottobre 2015, n. 205 (in G.U. 28/10/2015 n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 72.
- Il DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39 (in G.U. 14/03/2016, n.61) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettere a) e b)) la modifica dell'allegato C.