Gli enti di formazione professionale possono portare in detrazione l’Iva sui beni e servizi anche se acquistati con i contributi della Pubblica Amministrazione, nel caso in cui effettuino operazioni imponibili. Questo è uno dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate dell' 11 maggio 2015 n. 20/E.
In materia di imposta sul valore aggiunto, uno dei problemi più rilevanti è costituito dalla determinazione del corretto trattamento da riservare alle sovvenzioni erogate da enti, generalmente pubblici, in favore di soggetti che svolgono attività ritenute meritevoli di tutela e/o incentivazione. In particolare, la questione più rilevante concerne la verifica relativa all’applicabilità, o meno, dell’imposta sul valore aggiunto, all’erogazione effettuata.
Al riguardo, si rammenta che l’applicazione dell’IVA ad una determinata operazione presuppone l’esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti (pubbliche o private). Ove sussista il predetto nesso, la prestazione di denaro si qualifica come corrispettivo e l’operazione dovrà essere regolarmente assoggettata ad imposta.
Diversamente, vale a dire in mancanza della funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dalla parte pubblica o privata e la prestazione resa dalla controparte, le erogazioni di denaro si qualificano come contributi (rectius, mere movimentazioni di denaro) e, in quanto tali, saranno escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta.
Con la circolare 21 novembre 2013, n. 34/E sono stati forniti alcuni criteri di carattere generale volti a consentire una corretta qualificazione giuridica dei rapporti tra la pubblica amministrazione ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di denaro, al fine di stabilire la rilevanza, ai fini IVA, dell’operazione e, conseguentemente, di tali somme di denaro.
Anche dopo tali chiarimenti la questione della corretta qualificazione di somme di denaro erogate da amministrazioni pubbliche continua ad essere riproposta all’esame della scrivente con particolare riguardo al settore della formazione professionale.
In particolare, in relazione a specifiche tipologie di attività e di servizi nell’ambito di detto settore, realizzate mediante finanziamenti pubblici, continuano a permanere incertezze interpretative - sia in ordine alla rilevanza di dette operazioni agli effetti dell’IVA, sia in ordine al regime della detrazione in caso di operazioni “finanziate” mediante contributi pubblici - che hanno determinato comportamenti difformi da parte delle pubbliche amministrazioni eroganti, nonché da parte degli operatori del settore della formazione.
Sebbene la qualificazione dei contributi pubblici (sia di origine nazionale sia di origine comunitaria) in termini di mere movimentazioni di denaro fuori campo IVA o di corrispettivo rilevante agli effetti del tributo, non possa che basarsi su un’analisi del singolo caso concreto (rectius, dell’accordo o del provvedimento che ne prevede l’erogazione), è possibile, tuttavia, avvalersi dei criteri interpretativi di carattere generale - definiti in sede giurisprudenziale sia comunitaria sia interna – suggeriti nella richiamata circolare, al fine di stabilire il corretto trattamento fiscale delle fattispecie più ricorrenti nell’ambito del settore della formazione professionale cui è connessa l’erogazione di somme di denaro da parte delle pubbliche amministrazioni.