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BLACK LIST: ECCO LA MAPPA AGGIORNATA DEI PARADISI FISCALI

11 minuti, 27/09/2016

Black list: ecco la mappa aggiornata dei paradisi fiscali

Elenco aggiornato dei paesi Black list 2016; Black List indeducibilità dei costi - Black List Cfc - Black list presunzione di residenza persone fisiche

Forma Giuridica: Normativa - Decreto
Numero del 27/09/2016
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

La black list, o lista nera, è un elenco dei Paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell’avere un livello di tassazione basso o addirittura nullo.

Le black list esistenti a tutt'oggi sono tre, e si distinguono le seguenti tipologie:

  1. Black list presunzione di residenza persone fisiche (articolo 2 comma 2 bis Tuir - D.M. 4 maggio 1999);
  2. Black list indeducibilità dei costi sostenuti da imprese (articolo 110 comma 10 e 11 Tuir - D.M. 23 gennaio 2002 modificato da D.M. 27 aprile 2015);
  3. Black list Cfc - Controlled Foreign Companies (articolo 167 comma 4 Tuir - D.M. 21 novembre 2001 modificato da D.M. 30 marzo 2015 e da D.M. del 18 novembre 2015)
Riepiloghiamo l'iter normativo tratto da Fisco Oggi.
 

Black List sull'indeducibilità dei costi - D.M. 23 gennaio 2002

La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 678) ha previsto che l’unico criterio rilevante ai fini della black list sulla “indeducibilità dei costi” relativi a transazioni effettuate con giurisdizioni estere sia la mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l’Italia.
 
È stato eliminato il criterio relativo al livello adeguato di tassazione. In base a questo nuovo criterio il decreto firmato oggi riscrive la black list sulla “indeducibilità dei costi” mantenendo nell’elenco 46 Paesi e giurisdizioni. Sono stati cancellati dalla black list 21 Paesi e giurisdizioni con i quali è in vigore un accordo bilaterale (Convenzione contro le doppie imposizioni oppure TIEA - Tax Information Exchange Agreement) o multilaterale (Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale OCSE/Consiglio d’Europa) che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Si tratta di: Alderney (Isole del Canale), Anguilla, ex Antille Olandesi, Aruba, Belize, Bermuda, Costarica, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Jersey (Isole del Canale), Malesia, Mauritius, Montserrat, Singapore.
Con questi Paesi, infatti, è in vigore un accordo bilaterale o multilaterale che consente lo scambio di informazioni in materia fiscale. Il decreto ministeriale del 27 aprile 2015, rinnovando il precedente Dm del 23 gennaio 2002, provvede alla revisione della black list prevista dall’ articolo 110 del Tuir, dando attuazione ai nuovi criteri di individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata fissati dalla legge di stabilità per il 2015, ​è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 maggio.
 
Infine l'ultimo decreto ministeriale del 18 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2015, ha modificato l'elenco dei paesi per i quali scatta l'indeducibilità dei costi, eliminando Hong Kong dalla black list fiscale sui costi deducibili.
 
Altre novità del 2015 e del 2016
Le novità in vigore dal 2015
Segnaliamo anche che il decreto internazionalizzazione (n. 147/2015) ha riformato la disciplina sulla deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (articolo 110 commi da 10 a 12 bis Tuir di cui sopra), in particolare:
  • Viene ridefinito l'istituto della indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti di operatori localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ammettendone automaticamente la deducibilità entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi effettivamente acquistati. In secondo luogo viene abrogata la prima esimente, prevista dal comma 11, per cui la deducibilità dei costi era subordinata alla condizione dell'esercizio prevalente ed effettivo di un'attività commerciale da parte dell'impresa estera.
    La deducibilità dei costi dal reddito potrà essere effettuata oltre il limite del valore normale qualora si dimostri l’effettivo interesse economico (seconda esimente del comma 11);
  • viene abrogato l'articolo 168-bis del Tuir che prevedeva l'emanazione di una lista relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 10).

Le novità in vigore dal 2016
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ha abrogato i commi da 10 a 12 bis dell’articolo 110 del Tuir. Non vi sono più i requisiti indicati fino ad ora e modificati con il decreto sulla internazionalizzazione. E questo ai fini della deducibilità dei componenti negativi che derivano da operazioni effettuate tra imprese residenti e soggetti domiciliati o residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

A partire quindi dal periodo d’imposta 2016 non assume più alcuna rilevanza l’individuazione degli ordinamenti a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito. Ricordiamo che prima della entrata in vigore della legge di stabilità 2016, che ha abrogato tout court l’articolo 110, commi 10 e 12-bis, del TUIR, l’individuazione degli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato era affidata al decreto ministeriale del 23 gennaio 2002. Sebbene non formalmente abrogata dalla modifiche normative in commento, perde ogni valenza la citata lista contenente l’individuazione degli Sati o territori a fiscalità privilegiata.

In altre parole, l’individuazione degli Stati considerati a fiscalità privilegiata, ai fini della deducibilità dei costi black list, per mezzo di un apposito decreto viene superata dalla legge di stabilità 2016. (vedi anche Circolare del 26.09.2016 n. 39/E)

Black List Cfc - Controlled Foreign Companies - D.M. 21 novembre 2001

In materia di Controlled Foreign Companies (CFC) l’elaborazione della black list delle giurisdizioni estere è basata sui due criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi).

Le novità in vigore dal 2015
Il ministro dell’economia e delle Finanze ha firmato l'1 aprile il decreto che ridisegna la black list sulle controlled foreign companies, dando attuazione alle disposizioni introdotte dall’ultima legge di stabilità, volte a favorire l’attività economica e commerciale transfrontaliera delle imprese.

Le novità relativa alla lista sulle controllate estere prevede la sua rimodulazione in base ai nuovi principi normativi contenuti nella legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 680, della legge 190/2014). L’elaborazione della black list, ai fini della disciplina sulle Cfc, si basa sui criteri dello scambio di informazioni e dell’adeguato livello di tassazione delle imprese controllate estere (articolo 167 del Tuir). In base alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015, una tassazione non inferiore al 50% di quella italiana può essere considerata adeguata. Tale modifica consente a Filippine, Malesia e Singapore di uscir fuori dalla black list Cfc avendo un livello di tassazione superiore al 50% di quello italiano. Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sarà definito l’elenco dei regimi fiscali speciali con un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano, anche se applicati da un Paese con regime di tassazione generale non inferiore al 50% di quello italiano.

Novità del 2016
Con la legge di stabilità per il 2016 l'articolo 1 comma 142 ha modificato il comma 1, il comma 6 e il comma 8 bis dell'articolo 167 del Tuir mentre il precedente comma 4 è stato riscritto. Il nuovo comma 4, "i regimi fiscali, anche  speciali,  di  Stati  o  territori  si considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”, stabilisce che la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia è il criterio univoco per inviduare tali Stati ai fini della discplina CFC; la disciplina CFC si applica, a certe condizioni, anche nel caso di società localizzate in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi dello Spazio Economico Europeo “con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni” in presenza delle condizioni di legge con particolare riferimento ai bassi livelli di tassazione.

Quindi riepilogando i Paesi che rientrano nella Black List Cfc sono:
 
Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.
 
Sono altresi' inclusi tra gli Stati e i territori di cui sopra:
  1. Bahrein, con esclusione delle societa' che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
  2. Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
  3. (Numero abrogato);
  4. Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Inoltre le disposizioni indicate nell'art. 1 del DM si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

  • Angola, con riferimento alle societa' petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle societa' che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;
  • Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attivita' al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonche' con riferimento alle societa' che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 
  • Costarica, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonche' con riferimento alle societa' esercenti attivita' ad alta tecnologia;
  • Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attivita' all'estero;
  • Ecuador, con riferimento alle societa' operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;
  • Giamaica, con riferimento alle societa' di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle societa' localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;
  • Kenia, con riferimento alle societa' insediate nelle Export Processing Zones;
  • Mauritius, con riferimento alle societa' "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;
  • Portorico, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie ed alle societa' previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;
  • Panama, con riferimento alle societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle societa' situate nella Colon Free Zone e alle societa' operanti nelle Export Processing Zones;
  • Svizzera, con riferimento alle societa' non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le societa' holding, ausiliarie e "di domicilio";
  • Uruguay, con riferimento alle societa' esercenti attivita' bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attivita' off-shore.

Black List presunzione di residenza persone fisiche - D.M. 4 maggio 1999

La black list persone fisiche, contenuta nel decreto ministeriale del 4 maggio 1999, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del Tuir, individua gli Stati e i territori con regime fiscale privilegiato per le persone fisiche allo scopo di contrastare la fittizia emigrazione all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia. In particolare individua, per le persone fisiche cancellate dalle anagrafi della popolazione residente, lì trasferite e per le quali opera la presunzione di residenza in Italia, alcuni Stati e territori con regime fiscale privilegiato. Tale decreto è stato nel corso degli anni ripetutamente modificato.

Le novità in vigore dal 2014 
La nota del Mef n. 39 del 12 febbraio 2014 ha comunicato che il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto con cui la Repubblica di San Marino viene espunta dalla "black list" italiana dei paradisi fiscali (articolo 1 del Dm 4 maggio 1999 e successive modifiche). La decisione segue la ratifica della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali del 3 ottobre 2013.
Il nuovo decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, introduce modifiche al decreto 4 maggio 1999, relativo all'individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Gli Stati fiscalmente privilegiati ai fini Irpef, secondo le modifiche apportate dal citato decreto, sono quelli indicati nell'articolo 1:

Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;
Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Monserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).

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Per approfondimenti segui il nostro Dossier Black List - Monitoraggio delle operazioni con i Paradisi Fiscali.

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Commenti

Giuseppe - 03/04/2017

Ma il Barhein per la dichiarazione del 2017 riferita al 2016, rientra oppure no? Grazie mille

elisabetta - 16/03/2016

la Svizzera che viene citata nell'Articolo 3, ma nella lista riepilogativa non c'è. quindi deve essere dichiarata??

Michelangelo - 18/11/2016

"Il quadro BL del modello polivalente deve accogliere anche quest’anno le operazioni effettuate con controparti domiciliate in paesi o territori individuati dal Dm 21 novembre 2001 e dal Dm 4 maggio 1999. Il primo elenco è stato oggetto, durante il 2015, di talune rilevanti eliminazioni a seguito delle novità normative introdotte dalla legge 190/2014 e dal Dlgs 147/2015 (Dm 30 marzo 2015 e Dm 18 novembre 2015). Sono usciti, tra l’altro, Hong Kong, Singapore, Filippine, Svizzera e Malesia. Poiché peraltro tali paesi sono ancora compresi nella lista del Dm 4 maggio 1999, la cancellazione dall’elenco del 2001 è di fatto priva di effetti ai fini della comunicazione; pertanto, questi, come altri, Paesi usciti devono comunque essere considerati. La circolare 53/E/2010, infatti, ha precisato che per far scattare l’obbligo di comunicazione basta che l’operatore abbia sede in uno stato contemplato da una sola delle due liste." http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-03-22/operazioni-black-list-la-svizzera-comunicare-110850.shtml?uuid=ACv9jisC&refresh_ce=1

Maria - 10/03/2016

in effetti secondo me manca il riferimento al DM 18 maggio 15 in gazzetta il 30.11.15 che escludeva Hong Kong dalla lista dei DM 21/11/01 e 23/01/02 ma non da quella relativa al DM 4/5/99 quindi di fatto resta ancora da dichiarare in Black List!

Martina - 09/03/2016

E Hong Kong non era uscita a fine 2015???

Martina - 09/03/2016

Ma Taiwan è stata eliminata???

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