Il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha dettato, tra l’altro,
nuove norme in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata.
In particolare, l’art. 15 del richiamato decreto legislativo ha istituito, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, una nuova indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione, si precisa che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del richiamato d.lgs. n. 181 del 2000, lo status di disoccupato deve essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato o anche tramite posta elettronica certificata, accompagnata da una dichiarazione attestante l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
L’art. 4, comma 38 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto che nei casi di presentazione di una domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere rilasciata direttamente all’INPS, che la trasmette al servizio competente attraverso l’apposita banca dati telematica di cui al comma 35 del citato art. 4 della legge n. 92 del 2012.
La disciplina di cui al richiamato articolo 15 ha introdotto, tra i requisiti per la fruizione della prestazione DIS-COLL, lo “stato di disoccupazione” che il lavoratore interessato deve possedere al momento della presentazione della domanda di prestazione.
Pertanto, analogamente a quanto avviene per le prestazioni in ambito ASpI - la categoria di lavoratori in argomento potrà, al momento della presentazione della domanda di DIS-COLL, rilasciare direttamente all’INPS la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che l’INPS successivamente metterà a disposizione dei servizi competenti.
Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - con esclusione degli amministratori e dei sindaci - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Indice della Circolare:
1. Premessa e quadro normativo
2. Disciplina della indennità di disoccupazione DIS-COLL
2.1 Destinatari
2.2 Requisiti
2.3 Base di calcolo e misura
2.4 Durata della prestazione
2.5 Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione
2.6 Condizionalità
2.7 Nuova attività lavorativa
3. Gestione del passaggio dalla indennità Una Tantum alla DIS-COLL
4. Decadenza
5. Finanziamento
6.Regime fiscale
7.Ricorsi
8. Istruzione operative per gli eventi di disoccupazione dell’anno 2013
9. Istruzioni contabili
10. Istruzioni procedurali