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AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NASPI: LA RISPOSTA A UN INTERPELLO

1 minuto, 27/04/2015

Ambito di applicazione della nuova NASpI: la risposta a un interpello

La nuova indennità di disoccupazione NASpI viene riconosciuta sia ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia a quelli che abbiano accettato l’offerta economica del datore di lavoro (offerta di conciliazione “agevolata”), questa la risposta del Ministero del Lavoro con interpello del 24.04.2015 n. 13, all’istanza presentata dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 13 del 24/04/2015
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Interpello del 24 aprile 2015 n. 13, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni in merito all'ambito di applicazione della nuova NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego, art. 3 del D.Lgs n. 22/2015), ricordando che l'indennità NASpI.
 
L'indennità NASpI oltre ad essere riconosciuta in caso di involontaria perdita dell’occupazione, è altresì concessa nelle ipotesi in cui il lavoratore, ricorrendo una giusta causa, decida di interrompere il rapporto di lavoro e, in tutti i casi in cui in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall’art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012 – le parti addivengano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
 
Occorre rilevare che, a differenza della disciplina normativa sull’ASpI, in virtù della quale il Legislatore aveva tassativamente indicato le fattispecie per cui non fosse possibile fruire del trattamento indennitario, con il dettato di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 22/2015, è stato specificato l’ambito di applicazione “in positivo” per il riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale, senza indicare le ipotesi di esclusione.

Tanto premesso, appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare le ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della c.d. “disoccupazione involontaria” con conseguente riconoscimento della NASpI.
 
In relazione alla nuova procedura della c.d. offerta di conciliazione “agevolata” introdotta dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, si ritiene altresì possibile riconoscere al lavoratore che accetta l’offerta de qua il trattamento indennitario della NASpI. Evidentemente l’accettazione in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento e comporta, per espressa previsione normativa, esclusivamente la rinuncia all’impugnativa dello stesso.
Ne consegue che, non modificando il titolo della risoluzione del rapporto, tale fattispecie debba intendersi pur sempre quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.
 

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE LAVORO DIPENDENTE LAVORO DIPENDENTE JOBS ACT: NOVITÀ DIPENDENTI E AUTONOMI JOBS ACT: NOVITÀ DIPENDENTI E AUTONOMI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNI FAMILIARI E AMMORTIZZATORI SOCIALI

Allegato

Interpello del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2015 n. 13
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Commenti

cristina - 11/05/2015

Dando le dimissioni in maternita e quindi non avendo come requisito le 30 giornate di lavoro effettivo ho diritto alla naspi

gaetano - 27/04/2015

Essendo un lavoratore stagionale e x l appunto come tutti a fine del rapporto di lavoro per giusta causa,e avendo gia fatto domanda di mini aspi in tutti gli anni,e ora sono in stato di disoccupazione ,il diritto all indennita ce l avro ,avendo tutti i requisiti ?

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