L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 14 aprile 2015 n. 16/E, fornisce un pratico vademecum con tutte le informazioni utili sulle corrette modalità di presentazione delle domande, sul procedimento di autorizzazione e quello di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e sugli uffici competenti.
Vengono illustrati anche i criteri da applicare per lo scomputo degli acconti e sulle modalità di applicazione delle sanzioni e sull’istituto del ravvedimento operoso nei casi di mancato o ritardato versamento e di dichiarazione omessa o infedele.
Si ricorda che recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale. Gli interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l’accesso presso gli uffici da parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di liquidazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la lavorazione dell’imposta, sono in sintesi:
- l’approvazione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014, del modello di “dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale” che, a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere presentato esclusivamente con modalità telematiche;
- la messa a diposizione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio;
- l’estensione, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015, della modalità di versamento tramite il modello F24 e l’istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E emanata nella stessa data del provvedimento.
Indice della Circolare:
PREMESSA
1. DISCIPLINA DELL’IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
2. STRUTTURE COMPETENTI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E ALLA LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
3. AUTORIZZAZIONE
4. LIQUIDAZIONE
5. VERSAMENTI
6. ACCONTO
7. OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DI UNA O PIÙ RATE O DELL’ACCONTO E OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE DI CONGUAGLIO.
7. 1 Sanzioni applicabili
7.2 Modalità di irrogazione della sanzione