Il Governo ha affidato alla Presidenza della Camera lo scosro 31 marzo 2015 uno schema di decreto recante misura per la conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro , per attuare in particolare l'art.1 commi 8,9 e 11 della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs act).
Il Parlamento deve ora esprimersi entro 30 giorni, trascorsi i quali il Governo potrà emanare il decreto autonomamente. Ricordiamo che i decreti attuativi del Jobs act dovrebbero essere pubblicati entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge delega (10 dicembre 2014.
Le novità più importanti riguardano l'allargamento dei diritti ad indennità economiche e a permessi dal lavoro nei periodi di maternità /paternità. Ad esempio:
- in caso di parto anticipato i giorni di congedo non goduti possono essere fruiti successivamente anche oltre il limite complessivo di cinque mesi prevgisti dopo il parto dalla normativa attualmente in vigore.
- Inoltre in caso di ricovero del neonato in ospedale nel periodo di congendo dell ala madre può chiedere la sospe zione del congedo stesso per usfruirìne al momento del a dimissione del bambino
- l'indennità di maternità è corrisposta anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave o cessazione di attività dell'azienda o scadenza del termine del contratto di lavoro (art. 54 Comma 3 Dlgs.151/2001
- Il congedo di paternità può essere usufruito anche nel caso di madri lavoratrici autonome , imprenditrici agricole, coltivatrici con le stesse modalità ora previste per le lavoratrici dipendenti e da padri lavoratori autonomi, liberi professionisti
- il diritto di assentarsi per congedo parentale previsto all'art 32 del dlsg 151 si amplia dagli attuali 8 ai primi 12 anni di vita del figlio. l'indennità del 30% della retribuzione è assicurata per i congedi entro i sei , non più tre anni di vita del figlio , che arrivano a 8 in caso delle retribuzioni più basse .
In materia di sostegno al telelavoro il decreto prevede che il numero di lavoratori ammessi al telelavoro in ragione di esigenze di cure parentali resti escluso dai limiti numerici cui è sosttoposta l'azienda datrice di lavoro per alcune normative particolari.
Viene anche introdotto un congedo retribuito fino a tre mesi, e valido per il conteggio dell'anzianità e delle ferie, in caso di misure di protezione della donna dalla violenza di genere.