Artigiani | Commercianti | |
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titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
22,65%
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22,74%
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coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
19,65%
|
19,74%
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La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Artigiani | Commercianti | |
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titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità)
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3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità
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coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità)
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3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità)
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Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
Artigiani | Commercianti | |
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titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni |
294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità)
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295,25 (294,63 IVS + 0,62 maternità)
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coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni |
255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità)
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256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità)
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Si precisa che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
4. Massimale di reddito annuo imponibile.
5. Contribuzione a saldo
6. Imprese con collaboratori.
7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo.
8.Termini e modalità di versamento.