L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 25 del 16/02/2007 chiarisce il corretto trattamento, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, in caso di atto di rinunzia (a titolo gratuito) del diritto di usufrutto vitalizio (usufruttuario rinunciante è il genitore e nudi proprietari sono i figli), tenuto conto delle modifiche apportate all'articolo 13 della legge 383/2001 dal recentissimo articolo 6 del DL n. 262/2006.
La rinuncia al diritto di usufrutto nel caso di specie, in quanto atto che trasferisce a titolo gratuito un diritto di godimento, rientra nel campo di applicazione dell'imposta sulle donazioni. Per quanto attiene la determinazione delle imposte ipotecaria e catastale, valgono le conclusioni sopra illustrate in ordine alla riconducibilità della rinuncia al diritto di usufrutto tra gli atti che comportano il trasferimento del diritto; da ciò, in particolare, consegue l'applicabilità delle predette imposte in misura proporzionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 della tariffa e 10 del D.Lgs 31 ottobre 1990, n. 347. Precisando che che qualora la fattispecie prospettata sia stata posta in essere nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legge n. 262 del 2006 (3 ottobre 2006) e quella della relativa legge di conversione n. 286 del 2006 (29 novembre 2006), il quadro normativo di riferimento sarebbe diverso da quello sopra illustrato.