Con Risoluzione del 14 ottobre 2014 n. 87/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al requisito “alternativo” previsto, ai fini della qualifica di start-up innovativa, dall'articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2), del Dl 179/2012 (decreto crescita-bis), il quale prevede l’“impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”.
I quesiti posti dall'istante sono i seguenti:
1) se gli amministratori-soci, anche non retribuiti, possano considerarsi come forza lavoro;
2) se tra i "collaboratori" possano essere annoverati anche i consulenti esterni titolari di partita IVA, gli stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
3) se ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si debba effettuare un calcolo "per teste" o in base alla remunerazione.
In merito ai primi due quesiti, l'Agenzia ha ritenuto, tenendo conto dell’intenzione originaria del legislatore, che qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in commento.
Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, il Ministero dello Sviluppo economico ha rappresentato che la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.
Tuttavia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.
Di conseguenza, gli amministratori-soci possono essere considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, soltanto se anche soci-lavoratori o comunque aventi un impiego retribuito nella società “a qualunque titolo”, diverso da quello organico. Diversamente, qualora i soci avessero l’amministrazione della società ma non fossero in essa impiegati, gli stessi non potrebbero essere considerati tra la forza lavoro, ai fini del citato rapporto, atteso che la condizione relativa “all’impiego” nella società non risulterebbe verificata.
Conformemente a tutto quanto sopra rappresentato, l'Agenzia ha ritenuto che gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti mentre i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.
Infine, con riferimento al terzo quesito, si concorda con quanto sostenuto dall’istante atteso che, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere necessariamente eseguito “per teste”.