È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 29.09.2014, il decreto che disciplina il Fondo di garanzia per la concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonchè dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.
Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo:
- Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro, erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto anche con accollo da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.
- L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
- Il mutuatario,alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
- Il Gestore di cui all'art. 1, nelle attività di ammissione alla garanzia dei mutui ipotecari di cui al comma 1, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, assegna priorità ai mutui erogati a favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
- Per i mutui ai quali è assegnata priorità ai sensi del comma 4, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.
E’ disponibile dal 27 novembre 2014 il Modulo per richiedere in banca l’accesso al Fondo di garanzia, che qui alleghiamo (previsto dal Decreto Interministeriale 31.7.2014 e pubblicato in Gazzetta il 29 settembre scorso), volto a favorire l’erogazione del credito per l’acquisto della prima casa.
Il modulo dovrà essere presentato dal soggetto che richiede il mutuo direttamente in banca. Sarà poi la banca ad inviare a Consap Spa, società pubblica incaricata della gestione delle domande, la richiesta di accesso alle garanzie.
Le domande potranno essere presentate da fine dicembre, solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al Fondo).
L’elenco delle banche aderenti, che aumenta progressivamente, è disponibile sul sito di
Abi o su quello di
Consap.
In allegato:
- Modulo per la richiesta di accesso al Fondo di Garanzia per la prima casa
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.07.2014
- Comunicato del Tesoro del 27.11.2014 n. 269