Con la Circolare del 25 settembre 2014 n. 28/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti che i professionisti devono porre in essere al fine di comunicare all’Agenzia delle entrate che intendono apporre il visto di conformità.
Si ricorda che l’art. 1, comma 574, della Legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità alle compensazioni dei crediti concernenti le imposte sui redditi, le relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi siano superiori ad euro 15 mila annui.
Analogamente a quanto già previsto in materia di compensazione dei crediti IVA, la norma prevede altresì che, in alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile per i contribuenti di cui all’articolo 2409-bis del codice civile al fine di attestare l’esecuzione dei controlli previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto
ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Indice della Circolare:
Premessa
- Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità
- Adempimenti preliminari a carico dei professionisti
- Abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- Polizza assicurativa
- Controlli
- Modalità e ambito di applicazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità
- Sanzioni
ALLEGATO A - CHECK LIST
ALLEGATO B- MODULI