LAVORO - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI SICUREZZA - LESIONI - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO
La S.C. conferma il principio, ripetutamente affermato, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 cod. civ. non ha natura oggettiva e, pertanto l'onere della prova del nesso causale tra danno e inadempimento resta a carico del lavoratore, mentre il datore di lavoro può liberarsi solo dimostrando la non imputabilità dell'evento. Quanto al tipo di colpa del lavoratore, rilevante per escludere o ridurre la colpa del datore di lavoro, la Corte conferma, inoltre, la propria giurisprudenza (da ultimo, Cass. n.5493 del 2006) secondo cui si ha concorso di colpa del lavoratore quando lo stesso abbia concorso a cagionare l'evento con comportamenti negligenti o imprudenti, ulteriori rispetto a quelli appartenenti al rischio professionale, le cui conseguenze pregiudizievoli le norme sulla prevenzione infortuni intendono prevenire, con precetti rivolti al datore di lavoro e la cui osservanza è ad esso rimessa.
RISARCIMENTO DANNI
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE EX ART. 2087 COD. CIV.
RISARCIBILITÀ DEL DANNO MORALE
COMPATIBILITÀ
La Corte di cassazione conferma, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale, che in presenza di una fattispecie contrattuale, quale il contratto di lavoro, che obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, atteso che la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ..