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LA NUOVA CONVENZIONE ITALIA - SAN MARINO

1 minuto, 09/06/2014

La nuova Convenzione Italia - San Marino

Pubblicata la legge che ha dato l’avvio alle procedure di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l’Italia e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e prevenire le frodi fiscali; Legge del 19.07.2013 n. 88

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 88 del 19/07/2013
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2013, la Legge del 19 luglio 2013 n. 88 contenente la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
 
LE IMPOSTE CONSIDERATE
 
L'art. 1 della Convenzione, stabilisce che questa debba applicarsi alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
 
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne la Repubblica di San Marino:
  • l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
    ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");
b) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
  • l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
  • l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. 

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Allegato

Legge del 19/07/2013 n. 88
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