Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2013, la Legge del 19 luglio 2013 n. 88 contenente la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012.
LE IMPOSTE CONSIDERATE
L'art. 1 della Convenzione, stabilisce che questa debba applicarsi alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne la Repubblica di San Marino:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta sammarinese");
b) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.