Oggetto:
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8-8-1995, n. 335. - Massimale di reddito imponibile per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2007. - Minimale di reddito per l'accredito dei contributi mensili per l'anno 2007.
Con circolare n. 7 dell'11 gennaio 2007 sono state rese note le aliquote contributive dovute per il pagamento dei contributi di pertinenza degli iscritti alla Gestione separata per il 2007, cosi come stabilito dall'articolo 1, comma 770 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che di seguito si riportano per completezza di informazione:
- 23,50 per cento (23,00 aliquota I. V. S. più 0,50 di aliquota aggiuntiva) dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 16,00 per cento, dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria .
Premesso quanto sopra e a scioglimento della riserva formulata nella predetta circolare n.7/2007, si comunica che le predette aliquote del 23,50 per cento e del 16,00 per cento, devono essere applicate con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per l'anno 2007, a € 87.187,00.
Relativamente all'accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n.233/1990, da prendere in considerazione per l'anno 2007, detto minimale è pari a € 13.598,00.
Il Direttore Centrale
Luigi Ziccheddu