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TARI E TASI: PRONTI I CODICI TRIBUTO

3 minuti, 28/04/2014

Tari e Tasi: pronti i codici tributo

Con tre distinte Risoluzioni l'Agenzia delle Entrate ha rinominato i codici tributo TARES e della tariffa per il versamento della tassa sui rifiuti TARI, istituito i codici tributo per il versamento del tributo per i servizi indivisibili TASI; Risoluzioni del 24.04.2014 n. 45 - 46 - 47

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 45 - 46 - 47 del 24/04/2014
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con tre distinte Risoluzioni del 24 aprile 2014, la n. 45/E, 46/E e 47/E, l'Agenzia delle Entrate ha reso noti i codici tributo per il versamento della TASI, tributo per i servizi indivisibili, e rinominato i codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti TARI.
 
I codici sono i seguenti:
 
Per consentire il versamento, tramite modello F24, della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui all'articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono ridenominati i codici tributo “3944”, “3950”, “3945”, “3946”, “3951”, “3952”, istituiti con la risoluzione 27 maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente:
  • “3944” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES –art. 14 DL n. 201/2011 ”
  • “3950” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013- art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 ”
  • “3945” denominato “ TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011. – INTERESSI”
  • “3946” denominato “ TARI – tassa sui rifiuti - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013- TARES – art. 14 DL n. 201/2011 -SANZIONI”
  • “3951” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011- INTERESSI ”
  • “3952” denominato “TARIFFA - art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29 DL n. 201/2011 - SANZIONI”
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
  • “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
  • “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
  • “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “3962” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – INTERESSI”
  • “3963” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. – SANZIONI”
Per consentire il versamento, tramite modello F24 EP, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • “374E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
  • “375E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;
  • “376E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono i seguenti codici tributo: 
  • “377E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - INTERESSI”;
  • “378E” denominato “TASI - tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. - SANZIONI”

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Allegati

Risoluzione del 24/04/2014 n. 47/E
Risoluzione del 24/04/2014 n. 45/E
Risoluzione del 24/04/2014 n. 46 / E
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