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LOCAZIONI: PRONTI I CODICI TRIBUTO PER I VERSAMENTI CON F24 ELIDE

1 minuto, 27/01/2014

Locazioni: pronti i codici tributo per i versamenti con F24 Elide

Con la Risoluzione n. 14/E del 24.01.2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare con “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) le somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 14 del 24/01/2014
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pronti i nuovi codici tributo da utilizzare a partire dal 1° febbraio 2014 nel nuovo modello di pagamento F24 Elide. I nuovi codici tributo necessari ad assolvere agli adempimenti relativi alla registrazione dei contratti di affitto degli immobili sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014. Si ricorda che, con il Provvedimento del 3 gennaio 2014, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha esteso l’ambito applicativo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” all’imposta di registro, ai tributi speciali e compensi, all’imposta di bollo, alle sanzioni e interessi, dovuti in caso di locazioni.
I nuovi codici tributo sono:
 
  • “1500” Imposta di registro per prima registrazione;
  • “1501” Imposta di registro per annualità successive;
  • “1502” Imposta di registro per cessioni del contratto;
  • “1503” Imposta di registro per risoluzioni del contratto;
  • “1504” Imposta di registro per proroghe del contratto;
  • “1505” Imposta di bollo;
  • “1506” Tributi speciali e compensi;
  • “1507” Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • “1508” Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
  • “1509” Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
  • “1510” Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
Per identificare la controparte viene inoltre istituito il codice “63” che deve essere riportato insieme al codice fiscale della controparte nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” della sezione “Contribuente”, dove devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento.
 
Infine, per il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari, vengono istituiti i seguenti codici tributo:
  •  “A135” imposta di registro;
  • “A136” imposta di bollo;
  • “A137” sanzioni;
  • “A138” interessi.

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Allegato

Risoluzione n. 14/E del 24.01.2014
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