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IMU 2013: PUBBLICATO IN G.U. IL D.L. SULL’ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA

1 minuto, 02/12/2013

Imu 2013: pubblicato in G.U. il D.L. sull’abolizione della seconda rata

Il governo ha abolito definitivamente la seconda rata dell’Imu per il 2013. I contribuenti siti in Comuni che hanno deliberato per l’anno 2013 delle aliquote superiori a quelle standard dovranno versare il 40% della differenza entro il 16.01.2014. Confermata la proroga al 10.12.2013 del termine per il pagamento degli acconti per i soggetti IRES; D.L. n. 133/2013 in vigore dal 30.11.2013


Numero del 30/12/2013
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281/2013 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 133 del 30 novembre 2013 che abolisce la seconda rata dell’Imu 2013 per le abitazioni principali non di pregio e anche sui fabbricati rurali e i terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Tuttavia, i contribuenti siti in Comuni che hanno deliberato per il 2013 delle aliquote superiori a quelle che risulta dall’applicazione dei parametri standard fissati dalle norme statali dovranno versare il 40% della differenza entro il 16.01.2014. Non dovranno versare nulla e beneficeranno quindi della totale abolizione della seconda rata dell’Imu per il 2013 i contribuenti siti in Comuni che hanno mantenuto l’aliquota e la detrazione di base, in relazione a ciascuna tipologia di immobile.
 
Lo stesso decreto legge incrementa al 128,5% l’acconto Ires e Irap 2013 dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative. Per gli stessi soggetti, l’aliquota Ires per il 2013 viene portata dal 27,5 al 36%.
A seguito dell’approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (annunciato con il comunicato stampa Mef del 30.11.2013), che dispone l’ulteriore incremento dell’1,5%, per gli anni 2013 e 2014, nei confronti di tutti i soggetti Ires. Pertanto, banche e assicurazioni dovranno calcolare l’acconto Ires ed Irap 2013 (e, conseguentemente, Irap) nella misura del 130%, mentre tutti gli altri soggetti Ires nella misura del 101,5%.
 
Nello stesso decreto legge è stata, inoltre, disposta la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRES al 10.12.2013. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell’IRAP.

 

 

Tag: DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES DETERMINAZIONE IMPOSTA IRES LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI IMU 2024 IMU 2024

Allegato

Decreto_Legge_133_del_30/11/2013
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