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ERRORI IN BILANCIO, È POSSIBILE RIPRISTINARE LA GIUSTA COMPETENZA FISCALE

1 minuto, 25/09/2013

Errori in bilancio, è possibile ripristinare la giusta competenza fiscale

Se il contribuente ha commesso un errore nella imputazione di un costo o di un ricavo è possibile rimediare alle conseguenze tributarie di tale errata rappresentazione in bilancio, ripristinando la corretta competenza fiscale di tali componenti negativi o positivi del reddito; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 24.09.2013

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 31 del 24/09/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 ha fornito istruzioni sulle modalità di correzione degli errori in bilancio derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza.
In particolare, il contribuente che non ha contabilizzato un componente negativo o positivo nel corretto esercizio di competenza e in un periodo di imposta successivo, in bilancio, ha corretto l’errore contabile può presentare, se è ancora nei termini, la dichiarazione integrativa per correggere l’annualità in cui vi è stata l’omessa imputazione.
 
INDICE
1. La qualificazione degli errori contabili
2. Orientamenti giurisprudenziali e di prassi
3. Comportamento del contribuente che ha corretto errori contabili in ordine alla imputazione di componenti di reddito
4. Le modalità di riconoscimento dei componenti negativi emersi a seguito della correzione di errori
5. Le modalità di assoggettamento a tassazione del componente positivo
6. Ipotesi particolari
6.1 Omessa imputazione di un componente negativo e omessa rilevazione di un componente positivo
6.2 Omessa imputazione di un componente negativo e deduzione del componente rilevato quale correzione dell’errore
7. Gli effetti sulla determinazione del valore della produzione netta
8. Gli effetti sui termini per lo svolgimento dell’attività di controllo
 

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Allegato

Circolare_Agenzia_delle_Entrate_31_E_del_24092013
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