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DETRAZIONE 65% E 50%: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

1 minuto, 19/09/2013

Detrazione 65% e 50%: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle proroghe introdotte dal D.L. n. 63/2013 per la riqualificazione energetica degli edifici (detrazione 65%) e il recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%); Circolare n. 29 del 18.09.2013

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 29 del 18/09/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 29/E del 18 settembre scorso fornisce chiarimenti sulle misure introdotte dal D.L. n. 63 del 4 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013, che proroga fino al 31 dicembre 2013 la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la detrazione del 55% aumentata al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione del 50% si applica anche all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato (c.d. “bonus arredamento”).
 
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica, la circolare chiarisce che per la sostituzione dei vecchi scaldabagni o impianti di riscaldamento con quelli di ultima generazione, la detrazione del 65% dall’imposta sul reddito, si applica alle spese sostenute dal 6 giugno, giorno di entrata in vigore del Dl 63/2013, e non dal 4 agosto, data di operatività della legge 90/2013.
 
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio l’aliquota del 50% si applica alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, con un limite massimo di spesa di 96mila euro per ciascuna unità immobiliare da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. L’Agenzia precisa che a partire dal 2014, la detrazione sarà del 36% e il limite massimo di spesa si attesterà sulla soglia standard di 48mila euro. La circolare fornisce inoltre precisazioni per gli interventi antisismici su edifici situati in zone ad alta pericolosità tellurica (articolo 16, comma 1-bis del Dl 63/2013).
 
Per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, il documento di prassi chiarisce, invece, che non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ma si possono utilizzare anche carte di credito o di debito.
 
INDICE:
PREMESSA
 
1. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
1.1 Interventi interessati dalla proroga delle detrazioni
1.2 Decorrenza dell’aliquota del 65%
1.3 Interventi su parti comuni di edifici condominiali
1.4 Fruizione della detrazione
 
2. INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO
2.1 Proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di euro 96.000.10
2.2 Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità
 
3. ACQUISTO DI MOBILI E DI GRANDI ELETTRODOMESTICI
3.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione
3.2 Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione
3.3 Avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio
3.4 Beni agevolabili
3.5 Ammontare della spesa detraibile
3.6 Adempimenti
 

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023

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Commenti

quarenghi gian marco - 30/09/2014

vorrei gentilmente un'informazione:ho sostituito in un appartamento di mia propirieta' la caldaia a gas non a condensazione in quanto l'idraulico che me l'ha fornita mi ha consigliato una normale perche' i termosifoni sono di ghisa e non ho il riscaldanemto a pavimento e quindi la resa della caldaia a condensazione e' inferiore a quella normale, vorrei sapere se le spese sostenute sono detraibili in quanto ho letto che per il 65% bisogna montare una caldaia a condensazione mentre per usuffruire di quella al 50% e' possibile? l'appartamento e' a Bologna.Grazie Quarenghi Gian marco

gigliola pudda - 29/10/2013

sono detraibili le spese di sostituzione dei vetri sottili con vetro bassomissivo, per il risparmio energetico, in infissi di legno da non sostituire? grazie

Gianfranco - 21/10/2013

Chiedo lumi a proposito delle detrazioni IRPRF per ristrutturazioni. L'assemblea condominiale nel 2010 ha deliberato i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel 2011 questi lavori sono stati realizzati ; L'amministratore per un condomino moroso non ha rilasciato la dichiarazione di regolare versamento rate previste straordinarie per l'esecuzione della ristrutturazione. Oggi 2013 questo condomino ha versato quanto doveva versare nel 2011. Immagino che l'amministratore a questo punto rilasci la dichiarazione di completa evasione dei pagamenti. Il condomino può oggi usufruire della detrazione IRPEF ancora in vigore con la medesima % ?

marco lodigiani - 16/10/2013

Per poter usufruire della detrazione del 65% sulla installazione di una caldaia a condensazione, come opera volta all'efficentamento energetico, è necessaria la perizia di un professionista abilitato (Ingegnere; Architetto; Perito termotecnico;...), o è sufficente la modulistica allegata all'impianto con la ricevuta del tecnico che lo ha montato?

Nicola - 03/10/2013

Grazie per la risposta, come al solito con queste agevolazioni c'è una trafila assurda per arrivarne a capire il significato... Bah! Li compro normalmente e basta ho già mille problemi per la testa non ne voglio altri.

Luigia Lumia - 03/10/2013

ha ragione.... ora hanno tirato fuori che per l'acquisto dei mobili bisogna anche tenere l'estratto conto! Ma da dove tira fuori l'agenzia questo ulteriore balzello'?

Lumia Luigia - 03/10/2013

La sostituzione con riparazione e innovazioni della caldaia rientra tra i lavori di ristrutturazione, con diritto alla detrazione del 50%, puo rientrare anche nel risparmio energetico con diritto alla detrazione del 65% se ha le ulteriori caratteristiche: modello a condensazione o con pompe di calore a bassa entalpia ed e accoppiata alla termoregolazione dei caloriferi. Ritengo pertanto che se si cambia la caldaia ,si puo' beneficiare della detrazione del 50% e di quella per l'acquisto di mobili. Per i pavimenti rimando alla risposta fornita sopra a Nicola, precisando che la pura sostituzione di un pavimento è considerato intervento di manutenzione ordinaria e quindi non rientrante nella detrazione. A meno che non abbia i requisiti per rientrare nel risparmio energetico.

marco lodigiani - 02/10/2013

1) Colgo l'occasione del Bonus arredamento per cambiare la cucina. Posso fruire del beneficio previsto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, acquistando contemporaneamente una nuova caldaia (fruendo anche per questa del relativo beneficio fiscale)? 2) Il rifacimento del pavimento è compreso tra i lavori di ristrutturazione ammessi al beneficio fiscale, e dunque al beneficio per l'acquisto di mobili?

Nicola - 26/09/2013

Mi è sembrato di capire ke i parquet non sono compresi nel bonus. Nel mio caso vorrei metterli abbinati ad un tappeto isolante di 5mm per coibentare il pavimento di marmo che in inverno diventa freddissimo. Non rientro nell'agevolazione?

Lumia Luigia - 03/10/2013

I parquet possono rientrare ma devono avere determinate caratteristiche. La rimando alla ris. 72 del 2012 che trova anche sul nostro sito [circolare 71 del 2012](http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11254-aliquota-iva-ordinaria-per-il-parquet-di-tipo-flottante-u.html) che si è pronunciata sia sull'Iva che sulla detrazione 55%: “ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)finestre comprensive di infissi, spetta (...) a condi zione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge”.Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, il cui allegato “B” indica i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti;a proposito dei pavimenti, l’allegato precisa che deve trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”. Si evidenza, inoltre, che l’Enea – ente preposto al la verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico – nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la trasmittanza termica individua anche l’ipotesi del “pavimento contro terra”. Si ritiene, quindi, che il “pavimento contro terra” sia riconducibile alle ipotesi di “pavimenti verso l’esterno” e sia, altresì, possibile fruire della detrazione in argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal citato decreto e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.

Luigia Lumia - 24/09/2013

Buongiorno, il principio è che le spese per dare diritto alla detrazione devono essere rimaste a carico. Cè una vecchia circolare del 1998 al 121 che dice che si puo' usufruire della detrazione sulla spesa non rimborsata. Le riporto lo stralcio della circolare, in quanto non mi sembra ve ne siano altre sull'argomento e quindi pur essendo datata è ancora valida come principio. "Cumulabilita' con altre agevolazioni Circolare n. 121/E del 11 maggio 1998 E' stato precisato che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l'esecuzione degli interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all'Iva pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione. Detta riduzione e' connessa alla circostanza che per fruire della detrazione e' necessario che le spese siano rimaste effettivamente a carico; si ribadisce che qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti.Va ora ribadito che i contributi in questione vanno sottratti dalle spese sostenute e quelle eventualmente che residuano danno diritto alla detrazione fino al predetto limite di 150 milioni per ogni unita' immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori. Pertanto, ad esempio, in presenza di quattro unita' sulle quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo di 800 milioni e per le quali e' stato erogato un contributo di 300 milioni, la detrazione puo' essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo aver sottratto il contributo."

Mauro - 24/09/2013

Buongiorno, una curiosità: secondo voi il bonus 50% (poi36%), è cumulabile con contributi comunali per lo stesso tipo di interventi? L'agenzia delle entrate si è espressa negativamente ma solo per quanto riguarda le detrazioni per la riqualificazione energetica (65%). Grazie mille e buona giornata a tutti Mauro

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