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NORME/
CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE/
DETRAZIONE 65% E 50%: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 SUPERBONUS 110% SUPERBONUS 110% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 2023
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quarenghi gian marco - 30/09/2014
vorrei gentilmente un'informazione:ho sostituito in un appartamento di mia propirieta' la caldaia a gas non a condensazione in quanto l'idraulico che me l'ha fornita mi ha consigliato una normale perche' i termosifoni sono di ghisa e non ho il riscaldanemto a pavimento e quindi la resa della caldaia a condensazione e' inferiore a quella normale, vorrei sapere se le spese sostenute sono detraibili in quanto ho letto che per il 65% bisogna montare una caldaia a condensazione mentre per usuffruire di quella al 50% e' possibile? l'appartamento e' a Bologna.Grazie Quarenghi Gian marco
gigliola pudda - 29/10/2013
sono detraibili le spese di sostituzione dei vetri sottili con vetro bassomissivo, per il risparmio energetico, in infissi di legno da non sostituire? grazie
Gianfranco - 21/10/2013
Chiedo lumi a proposito delle detrazioni IRPRF per ristrutturazioni. L'assemblea condominiale nel 2010 ha deliberato i lavori di ristrutturazione del condominio. Nel 2011 questi lavori sono stati realizzati ; L'amministratore per un condomino moroso non ha rilasciato la dichiarazione di regolare versamento rate previste straordinarie per l'esecuzione della ristrutturazione. Oggi 2013 questo condomino ha versato quanto doveva versare nel 2011. Immagino che l'amministratore a questo punto rilasci la dichiarazione di completa evasione dei pagamenti. Il condomino può oggi usufruire della detrazione IRPEF ancora in vigore con la medesima % ?
marco lodigiani - 16/10/2013
Per poter usufruire della detrazione del 65% sulla installazione di una caldaia a condensazione, come opera volta all'efficentamento energetico, è necessaria la perizia di un professionista abilitato (Ingegnere; Architetto; Perito termotecnico;...), o è sufficente la modulistica allegata all'impianto con la ricevuta del tecnico che lo ha montato?
Nicola - 03/10/2013
Grazie per la risposta, come al solito con queste agevolazioni c'è una trafila assurda per arrivarne a capire il significato... Bah! Li compro normalmente e basta ho già mille problemi per la testa non ne voglio altri.
Luigia Lumia - 03/10/2013
ha ragione.... ora hanno tirato fuori che per l'acquisto dei mobili bisogna anche tenere l'estratto conto! Ma da dove tira fuori l'agenzia questo ulteriore balzello'?
Lumia Luigia - 03/10/2013
La sostituzione con riparazione e innovazioni della caldaia rientra tra i lavori di ristrutturazione, con diritto alla detrazione del 50%, puo rientrare anche nel risparmio energetico con diritto alla detrazione del 65% se ha le ulteriori caratteristiche: modello a condensazione o con pompe di calore a bassa entalpia ed e accoppiata alla termoregolazione dei caloriferi. Ritengo pertanto che se si cambia la caldaia ,si puo' beneficiare della detrazione del 50% e di quella per l'acquisto di mobili. Per i pavimenti rimando alla risposta fornita sopra a Nicola, precisando che la pura sostituzione di un pavimento è considerato intervento di manutenzione ordinaria e quindi non rientrante nella detrazione. A meno che non abbia i requisiti per rientrare nel risparmio energetico.
marco lodigiani - 02/10/2013
1) Colgo l'occasione del Bonus arredamento per cambiare la cucina. Posso fruire del beneficio previsto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, acquistando contemporaneamente una nuova caldaia (fruendo anche per questa del relativo beneficio fiscale)? 2) Il rifacimento del pavimento è compreso tra i lavori di ristrutturazione ammessi al beneficio fiscale, e dunque al beneficio per l'acquisto di mobili?
Nicola - 26/09/2013
Mi è sembrato di capire ke i parquet non sono compresi nel bonus. Nel mio caso vorrei metterli abbinati ad un tappeto isolante di 5mm per coibentare il pavimento di marmo che in inverno diventa freddissimo. Non rientro nell'agevolazione?
Lumia Luigia - 03/10/2013
I parquet possono rientrare ma devono avere determinate caratteristiche. La rimando alla ris. 72 del 2012 che trova anche sul nostro sito [circolare 71 del 2012](http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11254-aliquota-iva-ordinaria-per-il-parquet-di-tipo-flottante-u.html) che si è pronunciata sia sull'Iva che sulla detrazione 55%: “ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)finestre comprensive di infissi, spetta (...) a condi zione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2k, della Tabella 3 allegata alla presente legge”.Tali requisiti sono stati definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, il cui allegato “B” indica i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio, distinguendo le strutture opache verticali da quelle orizzontali e, fra queste ultime, le coperture dai pavimenti;a proposito dei pavimenti, l’allegato precisa che deve trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”. Si evidenza, inoltre, che l’Enea – ente preposto al la verifica e al controllo dei presupposti richiesti dalla norma agevolativa in ordine al conseguimento del risparmio energetico – nelle schede pubblicate sul proprio sito riguardanti la trasmittanza termica individua anche l’ipotesi del “pavimento contro terra”. Si ritiene, quindi, che il “pavimento contro terra” sia riconducibile alle ipotesi di “pavimenti verso l’esterno” e sia, altresì, possibile fruire della detrazione in argomento per il rifacimento del pavimento contro terra, purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti dal citato decreto e gli ulteriori adempimenti posti a carico del contribuente per beneficiare della detrazione.
Luigia Lumia - 24/09/2013
Buongiorno, il principio è che le spese per dare diritto alla detrazione devono essere rimaste a carico. Cè una vecchia circolare del 1998 al 121 che dice che si puo' usufruire della detrazione sulla spesa non rimborsata. Le riporto lo stralcio della circolare, in quanto non mi sembra ve ne siano altre sull'argomento e quindi pur essendo datata è ancora valida come principio. "Cumulabilita' con altre agevolazioni Circolare n. 121/E del 11 maggio 1998 E' stato precisato che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l'esecuzione degli interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all'Iva pagata a titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione. Detta riduzione e' connessa alla circostanza che per fruire della detrazione e' necessario che le spese siano rimaste effettivamente a carico; si ribadisce che qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si e' fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti.Va ora ribadito che i contributi in questione vanno sottratti dalle spese sostenute e quelle eventualmente che residuano danno diritto alla detrazione fino al predetto limite di 150 milioni per ogni unita' immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori. Pertanto, ad esempio, in presenza di quattro unita' sulle quali sono eseguiti i lavori per un importo complessivo di 800 milioni e per le quali e' stato erogato un contributo di 300 milioni, la detrazione puo' essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo aver sottratto il contributo."
Mauro - 24/09/2013
Buongiorno, una curiosità: secondo voi il bonus 50% (poi36%), è cumulabile con contributi comunali per lo stesso tipo di interventi? L'agenzia delle entrate si è espressa negativamente ma solo per quanto riguarda le detrazioni per la riqualificazione energetica (65%). Grazie mille e buona giornata a tutti Mauro
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