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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: NESSUNA RITENUTA SUL RIMBORSO DELLE SPESE NECESSARIE

Lavoro autonomo occasionale: nessuna ritenuta sul rimborso delle spese necessarie

Non è assoggettabile a ritenuta alla fonte il compenso erogato dal committente per i costi strettamente necessari sostenuti per l’esecuzione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2013 n. 49/E

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 49 del 11/07/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 49/E dell’11 luglio 2013, in risposta all’Istituto Italiano di Tecnologia, ha chiarito che nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solo il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa, non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte tali somme. Secondo l’Amministrazione finanziaria in questo caso la prestazione occasionale genera un reddito diverso pari a zero e quindi, non è necessario applicare la ritenuta e lo stesso lavoratore non è tenuto a riportare i rimborsi ricevuti e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.
Se il compenso supera, invece, le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa, l’intero importo erogato costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.
 
 

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Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE REDDITI DIVERSI REDDITI DIVERSI LAVORO AUTONOMO LAVORO AUTONOMO

Allegato

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dell'11.07.2013, n. 49/E
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