L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 32/E del 15 maggio 2013 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta derivante dal contributo previsto per l’acquisto di veicoli nuovi a bassa emissione di anidride carbonica. Si ricorda che, l’art. 17-decies del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha dettato disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli nel triennio 2013-2015, prevedendo un contributo “a favore di coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi”.
Gli incentivi sono applicati sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto dai concessionari ai clienti, mentre le case madri compensano ai concessionari gli sconti praticati applicando un minor prezzo di acquisto e poi recuperano a loro volta l’importo del contributo statale attraverso l’utilizzo di un credito d’imposta in compensazione per il versamento di ritenute, Irpef, Ires o Iva.
Per consentire l’utilizzo in compensazione anche tramite il modello F24 del credito d’imposta per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
- “6832” denominato Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
- “6838” denominato Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
- “6839” denominato Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Con successiva risoluzione saranno individuati gli ulteriori codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nell’anno 2015.