Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013 n. 89 il Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 n. 38 recante quanto previsto dal D.L. n.98/11 e le nuove regole per l’apertura ed il trasferimento delle tabaccherie. Con le nuove misure si intende garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio.
L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza di alcuni parametri:
La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
- metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.
Fermo il parametro della distanza non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
- euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.