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TABACCHERIE: NUOVE REGOLE PER L'APERTURA E IL TRASFERIMENTO

1 minuto, 24/04/2013

Tabaccherie: nuove regole per l'apertura e il trasferimento

Pubblicato in GU il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo (tabaccherie); Decreto del 21.02.2013 n. 38 pubblicato in G.U. del 16.04.2013 n. 89

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Ministeriale
Numero 38 del 21/02/2013
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2013 n. 89 il Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 n. 38 recante quanto previsto dal D.L. n.98/11 e le nuove regole per l’apertura ed il trasferimento delle tabaccherie. Con le nuove misure si intende garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio.
 
L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza di alcuni parametri:
La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina già in esercizio, è pari o superiore a:
  1. metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
  2. metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
  3. metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.
 
Fermo il parametro della distanza non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:
  1. euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
  2. euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
  3. euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

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Decreto del 21/02/2013 n. 38
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Commenti

LUISA - 21/05/2019

se acquisto una tabaccheria in un paese in provincia di Arezzo , la posso trasferire nella città di Arezzo?

Luca - 21/04/2019

Buongiorno, io ho una tabaccheria, posso trasferirla su uno stabilimento balneare (non di mia proprietà) aperto tutto l'anno, il quale dista dalla tabaccheria più vicina 250 metri, in un paese di 46mila abitanti?

Vincenzo - 18/05/2018

Una domanda e possibile trasferire un patentino delle sigarette a 20mt affianco? Come posso fare?

day - 20/02/2018

una tabaccheria i puo traferire vicino al comune visto che sono venute fuori delle che-chi ha dei giochi non puo vicino al centro

Gloria Benedetti - 19/02/2018

Salve sono di Modena città di 180000 ,abitanti posso trasferire la tabaccheria da via Puccini a via Bonacini? Sempre in via Bonacini esiste un'altra tabaccheria.la distanza tra le 2'sarebbe di 260 .secondo me va bene la distanza.Ma me l'hanno negata.Perché domando io.Grazie x la risposta.Saluti. G.B.Modena.

Antonella monaco - 11/01/2017

Ho intenzione di acquistare una tabaccheria al centro del paese dove nei 50 metri successivi,ne sono presenti altre 3 rivendite. Posso spostarla in una zona (oltre i 600m)dove è popolata da 8000 abitanti, all'incirca distante di 400m da altre 2 rivendite li vicino? Qual è la distanza minima da rispettare con le nuove rivendite in essere?

jessica - 11/08/2016

Io ho un tabacchino in toscana,posso portarmi la licenza.in abruzzo?

anna maria - 14/02/2016

se il proprietario della tabaccheria ha lo sfratto quali possibilità ha di ottenere il trasferimento: ci sono le distanze ma i redditi delle tabaccherie sono tutte al ribasso.

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