Con Comunicato Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.04.2013 n. 56, viene precisato che dal 27 aprile prossimo (data di entrata in vigore del Decreto 22 febbraio 2013, n. 37 - G.U. n. 86 del 12 aprile 2013 - Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa) torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa del MEF che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale.
Sarà possibile fare richiesta a partire dal 27 aprile, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo,
attraverso la nuova modulistica che qui alleghiamo e disponibile sul sito del MEF (
www.mef.gov.it)
e della CONSAP (
www.consap.it), società del MEF gestore del Fondo. Le domande di accesso al beneficio vanno presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo.
Il Fondo, finanziato dal MEF e gestito dalla CONSAP Spa, ha consentito, alla fine del 2012, la sospensione di circa 6.000 mutui.
Il Fondo consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e provvede al pagamento degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro.
Chi può fare richiesta
I nuovi criteri previsti dalla legge e dal Regolamento del Fondo prevedono che la sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a € 250.000, in ammortamento da almeno un anno, il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
La sospensione del pagamento della rata di mutuo è subordinata al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, relativi alla sola persona del mutuatario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e accaduti nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
In casi di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
La domanda deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso di ammortamento il mutuo, unitamente alla seguente documentazione:
- Documento di Identità
- Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato
Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
- In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3)
- In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3)
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
- copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3)
- In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
- sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
- In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
- certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)
In Allegato:
- Comunicato Stampa del MEF del 18/04/2013 n. 56
- Scheda informativa 2013 valida per le domande da presentare a partire dal 27 aprile 2013
- Decreto del 22 febbraio 2013, n. 37
- Istanza di sospensione rate mutui prima casa