2 minuti, 05/04/2013

IMU: Chiarimenti del MEF

Chiarimenti forniti dal MEF su quesiti riguardanti l'IMU (Imposta municipale propria), relativi alle modifiche alla disciplina recate dalla Legge di Stabilità 2013, in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale; Risoluzione MEF del 28.03.2013 n. 5

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 5 del 28/03/2013
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Risoluzione del 28 marzo 2013 n. 5/DF, il Ministero delle Economie e delle Finanze, fornisce chiarimenti in tema di IMU, sulle modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Stabilità 2013, sulla pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, sul pagamento della prima rata dell’imposta e di assegnazione della casa coniugale.
 
In merito al VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL’IMU E PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL MEF DELLE DELIBERE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, viene ricordato che, sulla base della legislazione vigente e ai soli ai fini del versamento della prima rata dell’IMU, da effettuarsi entro il 17 giugno (poiché il 16 cade di domenica), il contribuente deve tenere conto delle aliquote pubblicate, entro il 30 aprile 2013, sul sito informatico www.finanze.it.
 
Infatti, l’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 stabilisce che, a partire dall’anno di imposta 2013, l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e che gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
Al riguardo, si precisa che, nel caso in cui, alla data del 30 aprile 2013, non risulti pubblicata alcuna deliberazione relativa al 2013, il contribuente dovrà verificare l’avvenuta pubblicazione sullo stesso sito della deliberazione relativa al 2012 che troverà applicazione in virtù del combinato disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011.
Nel caso in cui la deliberazione non risulti pubblicata neanche per l’anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge.
 
Si deve precisare che il comune che intende modificare per il 2013 le aliquote già applicabili per l’anno 2012, deve inviare, esclusivamente in via telematica, le nuove deliberazioni, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 23 aprile 2013, come previsto dal citato comma 13-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le deliberazioni inviate con modalità diverse, quali, ad esempio, la posta elettronica, la posta certificata, il fax e la spedizione del documento in forma cartacea.
 
Il comune, qualora, invece, intenda confermare le aliquote dell’anno 2012 - atteso che in tal caso non è necessario adottare un’apposita deliberazione - deve accertarsi che la deliberazione relativa all’anno 2012 sia stata pubblicata sul sito e, in caso contrario inviarla con le stesse modalità, inserendola nel sito stesso nella parte relativa all’anno 2012.
Si ricorda che nell’ipotesi in cui il comune non adempia a tale onere, il contribuente applicherà le aliquote previste dalla legge.
 

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Risoluzione MEF del 28/03/2013 n. 5
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