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APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE: ULTERIORI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

1 minuto, 13/03/2013

Appalti e responsabilità solidale dell’appaltatore: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia

Ulteriori chiarimenti in merito alla responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, introdotta con il Decreto Sviluppo 2012; in particolare vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito all’ambito applicativo della norma; Circolare dell' 01.03.2013 n. 2

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 2 del 01/03/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, forniti con Circolare del 1° marzo 2013 n. 2/E, in merito all'applicazione operativa della norma introdotta dall’art.13-ter del D.L. n.83/12 (Decreto Sviluppo 2012), che prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento all’Erario dell’Iva e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti dovute dal subappaltatore e l’applicazione di sanzioni in capo al committente che non ha effettuato i dovuti controlli sulla regolarità dei versamenti fiscali dell’appaltatore e del subappaltatore.
 
Con la presente Circolare viene chiarito che questa regola si applica al contratto di appalto di opere e servizi come definito dall’art. 1655 del Codice civile. Pertanto, sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
  1. gli appalti di fornitura dei beni. Tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
  2. il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.;
  3. il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
  4. il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
  5. le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Sono escluse dall’ambito applicativo della norma, per espressa previsione normativa, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che ai sensi degli articoli 4 e 5 del DPR n. 633 del 1972 risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA. Deve, inoltre, ritenersi escluso il “condominio” in quanto non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del TUIR.
 
Inoltre si precisa che lo scopo della norma viene quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
 

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE IMPRESE EDILI IMPRESE EDILI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE VERSAMENTI DELLE IMPOSTE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

Allegato

Circolare dell' 01/03/2013 n. 2
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