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IVA AL 10% SULLA REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Iva al 10% sulla revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento

Si applica l’aliquota Iva ridotta del 10%, e non quella ordinaria del 21%, sulla revisione periodica obbligatoria delle caldaie e il controllo delle emissioni; Risoluzione del 04.03.2013 n. 15

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 15 del 04/03/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 4 marzo 2013 n. 15/E ha chiarito che la revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento, condominiali o ad uso esclusivo, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, ed il controllo delle emissioni degli stessi, in quanto riconducibili nell’alveo degli interventi di manutenzione ordinaria, costituiscono prestazioni di servizi soggette ad IVA con aliquota del 10 per cento.
 
Si precisa, inoltre, che l’agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti a venti ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.
 
L’eventuale richiesta di rimborso dell’IVA addebitata agli utenti in misura eccedente il 10%, da presentarsi entro il termine biennale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, potrà essere soddisfatta solo a condizione che il prestatore di servizi dimostri l’effettiva restituzione del tributo agli utenti e nel limite della somma effettivamente restituita a questi ultimi.
 

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

Allegato

Risoluzione del 4/03/2013 n. 15
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ross - 13/07/2013

Quindi, visto che ora siamo a metà luglio 2013 e che l'eventuale richiesta di rimborso dell’IVA va presentata entro due anni dalla data del versamento dell’imposta applicata nella misura ordinaria, noi consumatori finali, alla data odierna, possiamo chiedere il rimborso solo per pagamenti effettuati a partire da metà luglio 2011, giusto? Grazie.

Valentina - 21/03/2013

vorrei capire meglio cosa si intende per contratti a venti ad oggetto etc... Si precisa, inoltre, che l’agevolazione in esame, diretta ai soggetti beneficiari dell’intervento, ordinariamente identificabili con i consumatori finali della prestazione, non è applicabile ai contratti a venti ad oggetto, oltre alla manutenzione ordinaria, anche prestazioni ulteriori (ad esempio, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi) per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto.

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