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VERSAMENTO TARDIVO SOMME RISCOSSE DAI TABACCAI

2 minuti, 19/12/2006

Versamento tardivo somme riscosse dai tabaccai

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 19/12/2006 n. 141

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 141 del 19/12/2006
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per individuare le modalità di versamento delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati (convenzionati ai sensi del D.P.R. n. 126/2001), in caso di mancato addebito.

 Oggetto: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126

Testo: L'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, ha disciplinato le modalita' di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari mediante:

a) modello F23;

b) conto corrente postale;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. L'articolo 2 del citato decreto ha stabilito che i rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, lettera c) e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione.

La suddetta convenzione prevede al comma 2 dell'articolo 7, la modalita' di riversamento delle somme riscosse da parte degli intermediari.

Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che in caso di mancato addebito, i versamenti tardivi possono essere effettuati anche mediante modalita' di pagamento individuate dall'Agenzia. Al riguardo, in caso di mancato addebito, per consentire il riversamento delle somme riscosse e dei relativi interessi, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati in sede di compilazione del modello F24 dovranno indicare i seguenti codici tributo: "941S" denominato "Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi"  " 941T" denominato "Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi" Tali codici tributo andranno indicati nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno in cui si effettua il versamento, espresso nella forma "AAAA" Per il versamento dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo "TABF" denominato "Commissioni per riversamento intermediari" da indicare esclusivamente nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importo a debito versati"

Allegato

VERSAMENTO TARDIVO SOMME RISCOSSE DAI TABACCAI - Risoluzione del 19/12/2006 n. 141
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