L’articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territori o dello Stato) che si qualificano “di comodo”, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.
Sono qualificate “di comodo” le società non operative e le società in perdita sistematica.
Con Circolare del 4 Marzo 2013 n. 3, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a tale maggiorazione e alla determinazione della base imponibile.
Indice della Circolare:
- LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ “DI COMODO”: I SOGGETTI PASSIVI.
- LA BASE IMPONIBILE SU CUI APPLICARE LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ “DI COMODO”
- LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES IN CASO DI OPZIONE PER IL REGIME DI TRASPARENZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 115 E 116 DEL TUIR
- LA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES IN CASO DI OPZIONE PER IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 117 E SS. DEL TUIR
- ENTRATA IN VIGORE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ALIQUOTA IRES E VERSAMENTO DEGLI ACCONTI.