Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013 n. 3 il Decreto del 24 Dicembre 2012, contenente disposizioni in merito al contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito (Nuovo Redditometro).
Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, per elemento indicativo di capacità contributiva si intende la spesa sostenuta dal contribuente per l'acquisizione di servizi e di beni e per il relativo mantenimento. L'elenco di tali elementi è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
L'Agenzia delle entrate determinerà il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:
- dell'ammontare delle spese, anche diverse rispetto a quelle indicate nella tabella A che, dai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, risultano sostenute dal contribuente;
- della quota parte, attribuibile al contribuente, dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del
nucleo familiare di appartenenza, determinata: nella percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito
complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi complessivi attribuibili ai componenti del nucleo
familiare; in assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, nella percentuale corrispondente al rapporto tra le
spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare, risultanti dai dati disponibili o
dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria; - dell'ammontare delle ulteriori spese riferite ai beni e servizi, presenti nella tabella A, nella misura determinata
considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; - della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo d'imposta, nella misura
determinata con le modalita' indicate nella tabella A; - della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.