Con la Risoluzione del 10 Gennaio 2013 n. 1/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sugli effetti della nuova formulazione dell'articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla Legge di Stabilità 2013, secondo il quale per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.
Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:
Fatt. n. 1
Fatt. n. 2
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Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1)
Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2)
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