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RIFORMA DEL CONDOMINIO: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE

Riforma del Condominio: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge

E' Legge la riforma del condominio: pubblicata in G.U. del 17.12.2012 n. 293 la Legge dell' 11.12.2012 n. 220

Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 220 del 11/12/2012
Fonte: Gazzetta Ufficiale
Ascolta la versione audio dell'articolo

La legge 11 dicembre 2012, n. 220 concernente “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17/12/2012, le nuove norme entreranno in vigore il 18 giugno 2013.
Si ricorda che la Riforma del Condominio prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

Tag: IL CONDOMINIO 2024 IL CONDOMINIO 2024 LEGGI E DECRETI LEGGI E DECRETI

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Legge dell' 11/12/2012 n. 220 - Riforma del condominio
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Giuseppe Cusenza - 22/04/2018

Buongiorno Spett.Direzione, alla data di cui sopra ho pubblicato il testè commento: pericolosità alberi, necessaria potatura/cimatura; diritto di veduta e aerazione; dichiarazione di esonero responsabilità conseguente alla possibile caduta degli alberi. Alla data odierna 22 aprile 2018 non ho avuto alcun parere autorevole di Codesta Spett. Direzione. Ringrazio per la cortesia che mi potrà essere accordata e porgo distinti saluti.

Giuseppe Cusenza - 22/04/2018

Buongiorno Spett.Direzione, alla data di cui sopra ho pubblicato il testè commento: pericolosità alberi, necessaria potatura/cimatura; diritto di veduta e aerazione; dichiarazione di esonero responsabilità conseguente alla possibile caduta degli alberi. Alla data odierna 22 aprile 2018 non ho avuto alcun parere autorevole di Codesta Spett. Direzione. Ringrazio per la cortesia che mi potrà essere accordata e porgo distinti saluti.

Giuseppe Cusenza - 26/04/2014

Gentile Signora Paola, senza volere peccare di presunzione e/o protagonismo, il suo caso, se ancora non risolto, potrebbe essere segnalato al Sindaco per il Comando di Polizia Municipale del suo Comune, in applicazione dei precetti indicati nel Regolamento Comunale di Polizia Urbana le cui regole (nel caso specifico disturbo all'occupazione e al riposo delle persone) sono mirate per la gestione della civile convivenza delle persone. Distinti saluti.

Giuseppe Cusenza - 26/04/2014

Buonasera Spett. Direzione, trasmetto la seguente mia lamentela, datata 26 giugno 2013, indirizzata all'amministratore del condominio, e senza avere ottenuto alcun riscontro. Chiedo cortesemente di comunicarmi il Vs. parere professionale. Ringrazio anticipatamente per la cortesia che Vorrete accordarmi. Oggetto:1) Segnalazione di pericolosità alberi siti nel giardino condominiale, con richiesta di esecuzione lavori di potatura alberi 2) Consequenziale dichiarazione di esonero responsabilità. 3) Precedente segnalazione a mezzo lettera datata 18.02.2010 (consegna avvenuta a brevi manu). Come preannunciato in precedenza, in particolare in seno l’assemblea condominiale datata 30.04.2013, ore 20,45; io sottoscritto condomino, con la presente sono a segnalare quanto segue: • POTATURA/CIMATURA due alberi siti nel giardino condominiale, a ridosso del mio appartamento, mostrano visivamente delle problematiche strutturali che possono causare il loro parziale o completo schianto al suolo. Più in particolare gli alberi in questione sono il Pino nero, in quale mostra una netta biforcazione in quota e risulta essere inclinato verso il lato strada (via Veneto), e l’Acero i cui rami risultano parecchio fragili, oltre ad avere, alla base della biforcazione del tronco, un evidente stato di malattia parassitaria. Entrambe le piante evidenziano le radice affioranti dal terreno. Ritengo che per entrambi gli alberi sia necessaria una potatura di riequilibrio e contenimento della chioma, secondo i canoni della più moderna arboricoltura, evitando capitozzature ed affidamento ad una ditta, di comprovata esperienza nel settore delle potature, le cure degli alberi del nostro giardino. Solo per quanto riguarda il Pino nero, in questione, sarebbe auspicabile anche l’installazione di un tirante dinamico in quota in modo da consolidare i tronchi al di sopra della loro biforcazione. • DIRITTO DI VEDUTA E AERAZIONE la chioma delle due piante, Pino nero e Acero, (causa la densità dei rami e del fogliame) è talmente folta che impedisce e pregiudica il diritto di veduta; pertanto tale inconveniente ostacola forzatamente l’ingresso al mio appartamento dell’aria e della luce solare. Si richiede di togliere ogni impedimento! • EVENTUALE DANNO TEMUTO (ex art. 1172 C.C.) Status quo, le condizioni strutturali delle piante qui trattate danno adito, in particolare i due Pini neri durante le ultime abbondanti precipitazioni nevose, ad un probabile pericolo derivante dallo schianto al suolo, con gravissime conseguenze al transito pedonale e veicolare sulla pubblica via. • DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ in ordine ad un probabile pericolo, con eventuale danno a persone, cose e animali, correlato alle condizioni strutturali delle piante, ad integrazione di quanto sopra evidenziato; la presente quale dichiarazione di manlevare nel modo più ampio per se e per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc. nell’eventualità si verificasse il danno temuto, da demandare in capo alle responsabilità dell’amministratore del condominio. In attesa di un cortese riscontro, porgo distinti saluti. Il Condomino Giuseppe Cusenza

Giuseppe Cusenza - 22/04/2018

Buongiorno Spett.Direzione, alla data di cui sopra ho pubblicato il testè commento: pericolosità alberi, necessaria potatura/cimatura; diritto di veduta e aerazione; dichiarazione di esonero responsabilità conseguente alla possibile caduta degli alberi. Alla data odierna 22 aprile 2018 non ho avuto alcun parere autorevole di Codesta Spett. Direzione. Ringrazio per la cortesia che mi potrà essere accordata e porgo distinti saluti.

Paola Bartolomucci - 28/05/2013

Vivo in un condominio di 4 famiglie. Il proprietario dell'appartamento sopra di me, insieme a sua moglie fa il musicista e si esercità dentro casa. Nell'ultimo anno anche i suoi due figli stanno imparando ad usare gli strumenti musicali. Questa molteplice attività sta veramente causando però causano nocumento a noi che viviamo sotto. Ho pertanto chiesto di mettere un tappetino fonoassobente in una stanza e limitarsi a svolgere loro attività lavorativa li dentro(in seguito al terremoto del 6 Aprile non hanno più una sede ove suonare), affinchè i suoni nel pomeriggio non recassero troppo disagio nelle stanze delle figlie che studiano, senza aver sortito nulla, solo incattivimento nei nostri confronti (hanno iniziato a suonare il pianoforte senza sordina). Ma la cosa assurda è che la domenica mattina iniziano alle 10, e noi avendo una figlia 22enne che esce solo di sabato sera e studia con profitto durante l'intera settimana, riteniamo che abbia il diritto di riposare un pò di più... Cosa possiamo fare? Gli orari di questi suoni vanno ogni giorno dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 20. Ci dare un consiglio garbato visto che non siamo intenzionati a fare cause legali? Grazie P.B. L'Aquila

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