HOME

/

NORME

/

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE

/

MODELLO EAS: REMISSIONE IN BONIS POSSIBILE, PER GLI ENTI NO-PROFIT, FINO AL 31.12.2012

2 minuti, 17/12/2012

Modello Eas: Remissione in bonis possibile, per gli enti no-profit, fino al 31.12.2012

Per gli Enti no-profit che non hanno provveduto all’invio tempestivo del Modello Eas, è prevista la possibilità adempiere alla trasmissione della comunicazione entro il 31 dicembre 2012, con il versamento di una sanzione di 258,00 euro; Risoluzione del 12.12.2012 n. 110

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 110 del 12/12/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

L'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 12 dicembre 2012 n. 110/E fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis:

1. agli enti privati non commerciali di tipo associativo che non abbiano provveduto ad inviare il Modello EAS;
2. agli enti privati non commerciali di tipo associativo che abbiano inviato il Modello EAS oltre i termini previsti.

Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto–legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto l’istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a
comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Ai sensi dell’anzidetta disposizione, infatti, “la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

  1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  3. versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.

Gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00). Tuttavia, la circolare n. 38 del 2012, al paragrafo 1.4, ha precisato che, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del termine entro il quale sanare l’adempimento omesso nonché in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, il termine entro cui regolarizzare gli adempimenti omessi è quello del 31 dicembre 2012.

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

Allegato

Risoluzione del 12/12/2012 n. 110
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE · 26/06/2024 Contributi agricoltori autonomi 2024

Pubblicata il 25 giugno la circolare INPS 74 con importi e istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori

Contributi agricoltori autonomi 2024

Pubblicata il 25 giugno la circolare INPS 74 con importi e istruzioni per i versamenti dei contributi IVS dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori

Posta elettronica dipendenti e Privacy: linee guida aggiornate 2024

Nuovo documento di indirizzo Garante privacy n.364 del 6.6.2024 sulla gestione delle mail dipendenti e dei metadati nel contesto lavorativo. Ridimensionato l'impatto

Cessione di immobili interessati dal Superbonus: il trattamento fiscale delle plusvalenze

Chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobili interessati da interventi Superbonus e della variazione dello stato dei beni

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.