Si ricorda che l’articolo 37, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso anche al processo tributario il contributo unificato disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Il contributo unificato nel processo tributario che può essere pagato, oltre che con contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio (dal 12 dicembre 2012), anche con modello F23 o con bollettino di conto corrente postale.
Gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie accetteranno anche il pagamento del contributo unificato mediante l’attuale contrassegno rilasciato dai rivenditori per i ricorsi e gli atti depositati fino al 31 dicembre 2012.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione del 7 dicembre 2012 n. 104, ha istituito i nuovi codici tributo per il contenzioso tributario da utilizzare a decorrere dal 12 dicembre 2012. Anche in questo caso, sarà possibile utilizzare, fino al 31 dicembre 2012, gli attuali codici tributo.
Per consentire il versamento, tramite modello F23, delle somme dovute nel processo tributario, si istituiscono i seguenti codici tributo, operativamente efficaci a decorrere dal 12 dicembre 2012.:
- “171T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
- “172T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – INTERESSI - Art. 16, c. 1 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
- “173T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento - Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”;
- “174T” denominato “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – SANZIONE - Art. 16, c. 1-bis - d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.