Istituito il codice tributo con il quale gli intermediari, attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, dovranno utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva sul valore dei contratti, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere direttamente o tramite un rappresentante legale agli adempimenti di sostituzione tributaria.
Per consentire il versamento dell’imposta in parola, tramite modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
- “1695” denominato “Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexies, d.l. n. 209/2002”
Si ricorda che gli intermediari sono tenuti al versamento dell’imposta sul valore delle polizze a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011. Per tale periodo di imposta il versamento deve essere effettuato entro il termine del 16 novembre 2012.
Al riguardo, gli intermediari sono tenuti ad applicare l’imposta sul valore della polizza con riferimento alle polizze in essere alla data del 31 dicembre 2011, in quanto tale prelievo, al pari dell’imposta sulle riserve matematiche, è strettamente correlato all’obbligo di effettuazione delle ritenute e imposte sostitutive sui