Con Risoluzione del 10 Ottobre 2012 n. 93/E l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento di somme dovute sulla base di comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Si ricorda che quando il contribuente riceve una comunicazione di irregolarità (a seguito di controllo automatico) può regolarizzare la propria posizione con il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all’imposta e agli interessi. Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento comunicazione. La sanzione è ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%).
I codici istituiti con la presente Risoluzione sono utilizzati nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto. In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”), reperibili all’interno della stessa comunicazione.