Si chiude definitivamente il contenzioso in Commissione tributaria centrale (CTC), quando si è in lite da oltre dieci anni con il Fisco e l’Amministrazione finanziaria è stata riconosciuta in torto, anche solo parzialmente, nei due gradi di giudizio precedenti.
L’articolo 29, comma 16-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (c.d. Milleproroghe 2011), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha introdotto alcune nuove disposizioni riguardanti la Commissione tributaria centrale. In particolare, il citato comma 16-decies, inserito in sede di conversione, è intervenuto sulle previsioni recate dall’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, stabilendo:
- il differimento al 31 dicembre 2013 del termine “per l’esaurimento dell’attività della Commissione tributaria centrale”, che l’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), secondo periodo, del DL n. 40 del 2010 fissava al 31 dicembre 2012;
- l’interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2-bis, lettera a), primo periodo, del DL n. 40 del 2010, concernenti la definizione automatica delle controversie ultradecennali pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale.
Con Circolare del 2 ottobre 2012 n. 39 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine agli effetti della predetta interpretazione autentica.
Indice della Circolare:
Premessa
1. Quadro normativo e giurisprudenza comunitaria
2. Ambito di applicazione
3. Presupposto della soccombenza
4. Efficacia temporale della norma di interpretazione autentica
5. Ulteriori presupposti richiesti per la definizione automatica
6. Passaggio in giudicato della decisione
7. Reclamo