L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, prevede che “I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, […] . La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 […]”.
L’articolo 5, comma 5, del citato decreto, stabilisce che tale dichiarazione “e' presentata previo pagamento, […] di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. […]”.
In attuazione del predetto disposto normativo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno del 29 agosto 2012, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, all’articolo 2, prevede che il pagamento del contributo forfettario sia effettuato esclusivamente tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.
Per consentire il versamento del contributo in parola, tramite il predetto modello di pagamento, sono istituiti i seguenti codici:
- “REDO” denominato “Datori di lavoro domestico – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”;
- “RESU” denominato “Datori di lavoro subordinato – regolarizzazione extracomunitari - art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 109/2012”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”;
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il numero di passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore. Se tale numero è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17;
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con “2012”, anno per cui si effettua il versamento.
Il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate anche sui siti internet del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
per la cooperazione internazionale e l’integrazione e dell’INPS.
I suddetti codici tributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 7 settembre 2012.
IL DIRETTORE CENTRALE