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FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO: IVA AL 21%

1 minuto, 24/07/2012

Fruttosio chimicamente puro: Iva al 21%

Sulle cessioni di “fruttosio chimicamente puro” deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 21% e non quella ridotta del 10%; questi i chiarimenti dell'Agenzia con Risoluzione n. 79/E del 24.07.2012

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 79 del 24/07/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulle cessioni di fruttosio chimicamente puro deve essere applicata l'aliquota Iva del 21%, e non quella ridotta del 10%. Questo il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione del 24 luglio 2012 n. 79 la quale fa seguito alla nota prot. n. 68386/RU del 30 maggio 2012 dell'Agenzia delle Dogane conb la quale ha precisato che il “fruttosio chimicamente puro” è da classificare alla voce di Nomenclatura Combinata 1702 50 00, corrispondente non già alla voce 1702 260, bensì alla voce 2943 910 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987, posizione che sembra non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III allegate al DPR n. 633 del 1972.

Riportiamo qui di seguito il testo completo della Risoluzione:

Roma, 24 luglio 2012

OGGETTO: IVA – Aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro

In merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/E, la scrivente ha ritenuto che fosse applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane.
Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha rettificato il proprio parere e da ultimo, con la nota prot. n. 68386/RU del 30 maggio 2012, ha precisato che il “fruttosio chimicamente puro” è da classificare alla voce di Nomenclatura Combinata 1702 50 00, corrispondente non già alla voce 1702 260, bensì alla voce 2943 910 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987, posizione che sembra non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III allegate al DPR n. 633 del 1972.
Alla luce di tali precisazioni, alla commercializzazione del “fruttosio chimicamente puro” deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 21 per cento e, pertanto, devono ritenersi superate le istruzioni fornite con la risoluzione citata.

* * *
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE

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