Con Risoluzione del 24 luglio 2012 n. 80 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i professionisti in contabilità semplificata possono utilizzare il documento riepilogativo (di cui all’articolo 6 del Dpr 695/1996), non solo per annotare, ai fini Iva, le fatture attive e/o passive, se di importo inferiore a 300 euro, ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti, ovvero registrazione degli incassi e dei pagamenti.
Quindi il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi solo laddove le fatture emesse e/o ricevute, e nel medesimo documento riepilogate, siano state tutte saldate. In tale evenienza, come unica data associata al documento riepilogativo, potrà essere utilizzata quella dell’ultimo incasso e/o pagamento. Ne consegue che eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a Euro 300,00, andranno annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.
Si precisa, infine, che le singole fatture, emesse e/o ricevute, dovranno essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, anche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di espletare la propria attività di controllo.