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IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA IN MERITO ALLE MODALITÀ DI CALCOLO DELL' IVIE E IVAFE

2 minuti, 02/07/2012

Immobili e attività finanziarie all'estero: i chiarimenti dell'Agenzia in merito alle modalità di calcolo dell' IVIE e IVAFE

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di calcolo e determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE); Circolare del 2/07/2012 n. 28/E

Forma Giuridica: Prassi - Circolare
Numero 28 del 02/07/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
Con Circolare del 2 luglio 2012 n. 28 l'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alle modalità di calcolo e determinazione della base imponibile dell'imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Si ricorda che l’articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha istituito un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali.

Inoltre, i commi da 18 a 22 dello stesso decreto legge n. 201 del 2011 hanno istituito un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) da persone fisiche residenti in Italia.

La prima delle imposte in questione, vale a dire l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE), presenta analogie con l’imposta municipale propria (IMU)1 che si applica agli immobili situati in Italia e, in tale contesto, alcune
delle disposizioni ad essa applicabili sono state estese ai fini della tassazione degli immobili situati all’estero per ragioni di coerenza e di uniformità di trattamento.

L’introduzione di un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) deriva anch’essa da esigenze di coerenza del sistema, posto che per le attività detenute presso intermediari italiani è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo come riformulata dallo stesso articolo 19 del decreto nell’ambito dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Ai sensi del comma 23 dello stesso articolo 19 del decreto è stato emanato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 che reca, tra l’altro, le modalità di determinazione e applicazione delle imposte.
Di tale provvedimento, che sostituisce quello del 14 febbraio 2012, si tiene conto nel fornire i chiarimenti che seguono.

Indice:
PREMESSA
1 IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO (IVIE)
1.1 Ambito soggettivo
1.2 Base imponibile dell’IVIE
1.2.1 Immobili situati in Europa
1.3 Modalità di calcolo dell’IVIE
1.3.1 Detrazioni per crediti di imposta
1.3.2 Immobili situati in Europa
1.4 Immobili esteri adibiti ad abitazione principale dai soggetti che prestano lavoro all’estero la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege
1.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVIE
2. IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO (IVAFE)
2.1 Ambito soggettivo
2.2 Ambito oggettivo
2.2.1 Polizze di assicurazione in regime di libera prestazione di servizi
2.3 Base imponibile dell’IVAFE
2.4 Modalità di calcolo dell’IVAFE
2.4.1 Conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Europa
2.4.2 Detrazioni per crediti di imposta
2.5 Termini e modalità di dichiarazione e versamento dell’IVAFE

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA 2023 REDDITI ESTERI 2023 REDDITI ESTERI 2023

Allegato

Circolare del 2/07/2012 n. 28
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