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SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA: 11 IPOTESI IN CUI NON SI APPLICA LA DISCIPLINA

Società in perdita sistematica: 11 ipotesi in cui non si applica la disciplina

Con Provvedimento dell' 11.06.2012 l'Agenzia ha previsto la disapplicazione automatica della disciplina delle società di comodo per i soggetti che rientrano in una delle undici ipotesi previste dal provvedimento

Forma Giuridica: Normativa - Provvedimento
Numero del 11/06/2012
Fonte: Agenzia delle Entrate
Ascolta la versione audio dell'articolo
I soggetti che si trovano in una delle 11 situazioni previste dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell' 11 giugno 2012, possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica (Società di comodo) di cui al citato articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le società che in almeno uno dei tre periodi d’imposta indicati nel comma 36-decies del citato articolo 2.

Nello stesso giorno è stata pubblicata anche la Circolare n. 23/E dell' 11 giugno 2012  con la quale si sono forniti i primi chiarimenti sulla nuova disciplina e sulla gestione delle relative istanze di disapplicazione.

In particolare, viene previsto che le società in perdita sistematica beneficiano sia delle cause di esclusione previste per le società non operative, sia delle cause di disapplicazione automatica indicate nel provvedimento dall’Agenzia.

In Allegato:
  • Provvedimento dell'Agenzia dell' 11.06.2012
  • Circolare dell' 11.06.2012 n. 23/E

Tag: CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE CIRCOLARI - RISOLUZIONI E RISPOSTE A ISTANZE PROVVEDIMENTI PROVVEDIMENTI SOCIETÀ DI COMODO 2024 SOCIETÀ DI COMODO 2024

Allegati

Provvedimento dell' 11/06/2012
Circolare dell' 11/06/2012 n. 23
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Miky - 18/06/2012

Dopo la lettura delle ultime circolari relative alla normativa sulle "società non operative o di comodo o in perdita sistematica" (che ancora non abbiamo ben capito come le vogliono chiamare - io suggerirei " polli da spennare"), la prima considerazione, istantanea, è una reminiscenza scolastica : SEGHE MENTALI ! Possibile che per capire il senso logico di una circolare delle finanze sia necessario leggere ogni periodo almeno due volte ? La seconda considerazione è la seguente: Tutta questa normativa sulle società di comodo è anticostituzionale, in quanto fin dal suo concepimento, è stata impostata per comminare una tassazione su di un reddito presuntivamente determinato dal possesso di beni in capo ad una società. Chi non rientra nei parametri, non può mai cercare di dimostrare l'effettivo reddito conseguito dalla società, e l'Agenzia delle Entrate, non è obbligata a dimostrare che il reddito che va a tassare è stato conseguito . Altra considerazione: Questa normativa "punisce" soprattutto l'intraprendenza dei cittadini italiani, in quanto va a colpire tutte le attività "secondarie" di quei cittadini, magari lavoratori dipendenti o liberi professionisti, che, per passione o per hobby, svolgono una attività non in nero, dotandosi delle attrezzature necessarie (acquistate investendo i ricavi del lavoro principale) e ricavando un reddito ridotto in quanto è ridotto il tempo che dedicano a questa attività per loro secondaria. Ci sono tantissimi casi di questi "imprenditori della domenica", che, pur contribuendo in modo significativo alla economia nazionale (per esempio con l'acquisto di attrezzature e con la produzione, seppur ridotta, delle loro attività) vengono puniti e strozzati da una normativa che impone loro di cessare queste attività, dismettere o non rinnovare le attrezzature. Se l'Italia vuole essere un paese libero, dovrebbe consentire a tutti i cittadini di esercitare anche più attività regolari, e il passo successivo è che qualsiasi attività deve pagare le tasse in misura proporzinata al reddito effettivamente conseguito. Lacci e lacciuoli, stanno contribuendo a rendere ancora più grave l'attuale crisi economica, perchè nel nostro paese si sommano burocrazia e tassazione iniqua.

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