IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
Le attività finanziarie oggetto di emersione sono soggette, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, ad un’imposta di bollo speciale annuale.
L’imposta è dovuta nella misura del:
- 10 per mille per il 2011;
- 13,5 per mille per il 2012;
- 4 per mille per gli anni successivi.
L’imposta di bollo speciale non è invece dovuta per le attività regolarizzate che non hanno usufruito del regime della segretazione.
IMPOSTA STRAORDINARIA SUI PRELIEVI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE
L’articolo 19, comma 12, del decreto, prevede l’applicazione di un’imposta straordinaria pari al 10 per mille delle attività finanziarie rimpatriate che, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate a qualsiasi titolo in via definitiva dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse. Si tratta di un’imposta una tantum il cui versamento va effettuato nell’anno 2012.
L’imposta di bollo speciale relativa al periodo d’imposta 2011 nonché l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi (quest’ultima dovuta esclusivamente con riferimento al periodo 1° gennaio-6 dicembre 2011) devono essere versate entro il 16 luglio 2012.
Tenuto conto che il decreto legge n. 201 del 2011 è stato modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il presente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sostituisce quello emanato in data 14 febbraio 2012.
IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO
Il comma 13 dell’articolo 19 del decreto istituisce, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, un’imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all’estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Sono soggetti all’imposta anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione nonché mediante quella del rimpatrio giuridico.
L’imposta è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti ed è rapportata ai mesi dell’anno nei quali essa si è protratta; a tal fine il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76 per cento del valore dell’immobile e non è dovuta qualora l’importo dell’imposta così calcolata (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non superi complessivamente euro 200.